Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26158 - pubb. 12/11/2021

Impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi dell'ordinanza di assegnazione del credito nei limiti della pignorabilità

Cassazione civile, sez. VI, 06 Ottobre 2021, n. 27073. Pres. Amendola. Est. Tatangelo.


Esecuzione del sequestro conservativo presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito nei limiti della pignorabilità - Impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Provvedimento di sospensione della procedura a seguito di opposizione all'esecuzione - Reclamabilità ex art. 624 c.p.c. - Proponibilità dell'appello - Esclusione - Instaurazione della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione - Modalità



L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, assegni i crediti dichiarati dal terzo, nei limiti della relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso sospendere il procedimento di attuazione, a seguito di un'opposizione all'esecuzione formalmente proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'ordinanza sarà impugnabile con il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., restando comunque esclusa la possibilità di proporre l'appello. In entrambi i casi, solo a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase sommaria, è tenuto (sempre che l'opponente non vi rinunci) a fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la parte interessata, chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative all'eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. (massima ufficiale)


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