Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2614 - pubb. 24/11/2010
Fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 e cancellazione dal Registro imprese
Tribunale Lodi, 18 Dicembre 2009. Est. Rossetti.
Fallimento - Chiusura della procedura - Fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 e chiuso successivamente - Cancellazione dal registro delle imprese.
Fallimento - Chiusura della procedura - Omissione della richiesta del curatore di cancellazione dal registro delle imprese - Procedimento di cui all'art. 2190 c.c. - Necessità.
Fallimento - Chiusura della procedura - Fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 - Cancellazione della società - Onere del conservatore del registro imprese - Sussistenza.
Si applica anche alle società dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006 e nei cui confronti la procedura concorsuale si è chiusa successivamente al 16 luglio 2006 la previsione dell'art. 118, comma 2, legge fall., per cui nei casi di chiusura della procedura per i motivi di cui all’art. 118 n. 3 e n. 4, legge fall., va disposta la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese.
In caso di omissione da parte del curatore della richiesta di cancellazione della società fallita dal registro imprese ai sensi dell'art. 118, comma 2, legge fall., per i fallimenti aperti dopo il 16 luglio 2006, deve attivarsi la procedura di cui all'art. 2190 c.c.. (
Il conservatore del registro imprese deve provvedere direttamente alla cancellazione delle società dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006 e nei cui confronti la procedura concorsuale si è chiusa successivamente al 16 luglio 2006, nei casi di chiusura della procedura per i motivi di cui all’art. 118 n. 3 e n. 4, legge fall., per soddisfare un interesse pubblico costituito dall’esigenza di garantire un funzionamento più efficace ed efficiente del sistema pubblicitario delle imprese, per evitare che vengano falsati dati e statistiche, che vengano alterate le informazioni rilevanti per il mercato sulle realtà economiche effettivamente operanti sul territorio nazionale e che vengano sostenuti inutili ed onerosi costi burocratici. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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