Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25955 - pubb. 29/09/2021

Riduzione del termine per la costituzione in giudizio e tardiva iscrizione della causa a ruolo

Cassazione civile, sez. III, 27 Luglio 2021, n. 21512. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.


Fase di merito – Termine per la costituzione in giudizio – Riduzione – Esclusione – Tardiva iscrizione della causa a ruolo – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento



Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione. (massima ufficiale)


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