Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25622 - pubb. 07/07/2021
Prosecuzione dell’esecuzione individuale promossa dal creditore fondiario e poteri del G.E.
Tribunale Napoli Nord, 03 Giugno 2021. Est. Auletta.
Fallimento – Diritto del creditore fondiario di proseguire l’esecuzione individuale intrapresa – Poteri del Giudice dell’esecuzione
Infatti, una volta che si riconosce al creditore fondiario un privilegio di natura processuale, il solo giudice chiamato a verificare la sussistenza del titolo che – in astratto – legittimi all’esercizio del privilegio medesimo è quello investito della procedura che, in virtù dell’art. 41 TUB, il creditore fondiario ha il diritto di intraprendere o proseguire malgrado la dichiarazione di fallimento del debitore; inoltre, il G.E. è l’unico ad essere titolare del potere di verificare che, nella specie, il privilegio interessi il bene colpito dal pignoramento e ciò senza che abbia rilievo – data l’inerenza dell’ipoteca alla cosa su cui insiste – la circostanza che lo stesso bene sia sottoposto ad esecuzione per la soddisfazione di un credito vantato verso il fallito o verso terzi (dovendosi in tale ultimo caso solo verificare che siano rispettate le forme di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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