Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25289 - pubb. 15/05/2021
Criteri di valutazione dell'antieconomicità della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Tribunale Bari, 20 Gennaio 2021. Est. Napoliello.
Esecuzione forzata – Antieconomicità – Valutazione – Criteri – Ratio – Valore di mercato – Irrilevanza
L'antieconomicità della procedura esecutiva, in forza delle previsioni di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c., va valutata utilizzando tre criteri:
1) quello dei costi necessari per la sua prosecuzione;
2) quello delle probabilità di liquidazione del bene;
3) e quello del presumibile valore di realizzo.
La ratio della norma è quella di soddisfare esigenze di economia processuale evitando la prosecuzione di procedure per le quali si presume che la vendita dei beni non consentirà di ottenere nessun ricavato e avrà costi superiori alle previsioni di realizzo.
L'art. 164 bis disp. att. c.p.c. non trova applicazione in tutti quei casi in cui, nonostante il prezzo base d'asta abbia subito numerosi ribassi, il valore dei beni sia ancora tale da consentire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, a nulla rilevando se il prezzo base d'asta raggiunto, a seguito dei numerosi ribassi, sia inferiore al prezzo di mercato; quest’ultimo parametro nell'esecuzione forzata non viene infatti tenuto in considerazione posto che il bene viene già messo in vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Gilberto Casalino
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