Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25271 - pubb. 11/05/2021
È inidonea la apertura di una liquidazione con una somma liquida non sufficiente a coprire le spese della procedura
Tribunale Rimini, 22 Aprile 2021. Pres., est. Francesca Miconi.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012 – Debitore con disponibilità di liquidità – Presenza di finanza esterna – Inammissibilità della procedura di liquidazione se la somma liquida non è sufficiente per coprire le spese di procedura
Non è estranea all’ordinamento la valutazione di economicità ed efficienza della procedura concorsuale: ed infatti nel fallimento l’ art 102 l.f. consente di non farsi luogo all’accertamento del passivo quando risulta che non può essere acquisito alcun attivo da distribuire ai creditori e l’art 118, c. 1 n 4 l.f. prevede la chiusura della procedura fallimentare quando si accerta che non è possibile soddisfare neppure in parte i creditori.
Anche nella procedura di liquidazione del sovraindebitato debba tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l’attività liquidatoria e distributiva comporta.
La apertura di una liquidazione senza beni neppure in prospettiva – o con una esigua somma liquida inidonea a coprire perfino le spese della procedura – è contraria ai principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l’attività processuale esecutiva. (Alberto Poli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Alberto Poli - a.poli@albertopoli.it
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