Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25176 - pubb. 23/04/2021

L'attività stragiudiziale dell'avvocato nell'interesse del fallimento non necessita di autorizzazione del giudice delegato

Cassazione civile, sez. I, 02 Marzo 2021, n. 5672. Pres. Genovese. Est. Campese.


Fallimento - Delega rilasciata dal curatore in favore di avvocato per lo svolgimento di attività stragiudiziale nell’interesse del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione



Ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 4 l. fall. letto in combinato disposto con il n. 6 della medesima norma, l'attività stragiudiziale svolta da un avvocato nell'interesse del fallimento su delega del curatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato che è invece richiesta nel caso in cui l'attività comporti la costituzione in giudizio della procedura concorsuale. (massima ufficiale)


 


Fatti

1. Con decreto del 16/28 gennaio 2015, il Tribunale di Tivoli, pronunciando sul reclamo, L. Fall., ex art. 26, promosso dall'Avv. A., lo accolse parzialmente e, per l'effetto, rideterminò in Euro 35.640,00, oltre I.V.A. e c.p.a., il compenso complessivo dovutogli per l'attività professionale svolta in favore del Fallimento * s.p.a. in liquidazione.

1.1. Quel tribunale ritenne che: i) per la liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale, doveva utilizzarsi il D.M. n. 140 del 2012, essendosi conclusa quell'attività nel *; il giudizio in relazione al quale quest'ultima era stata prestata aveva involto questioni giuridiche di particolare rilevanza e difficoltà; iii) il valore della causa era stato di circa Euro 40.000.000,00 e l'esito per la curatela era stato positivo; iv) ai sensi dell'art. 11 del menzionato D.M., "I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4"; v) considerato che il compenso tabellare calcolato sui valori massimi era pari ad Euro 23.760,00, lo stesso poteva essere aumentato del 50%, per un importo ulteriore di Euro 11.880,00, in base ai suddetti criteri. Detto aumento teneva conto "del fatto che il compenso è già stato calcolato sugli importi massimi e che non può ritenersi attribuibile una maggiorazione superiore poichè non può costituire parametro di riferimento il valore della causa quando, come nel caso esame, sia stato già normativamente previsto l'inesistenza di ulteriori scaglioni per cause di valore superiore ad Euro 1.500.000,00". Opinò, infine, "in relazione al compenso richiesto per l'attività stragiudiziale", che, "in assenza di un esplicito provvedimento autorizzativo da parte del Giudice delegato allo svolgimento" della stessa, non poteva essere liquidato "un autonomo compenso".

2. Avverso il descritto decreto, l'Avv. D.S. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Fallimento * s.p.a. in liquidazione è rimasto solo intimato.

 

Motivi

1. Le formulate doglianze censurano, rispettivamente:

A) il diniego del compenso invocato per la svolta attività stragiudiziale. Contro questa statuizione sono rivolti i primi quattro motivi, così rubricati: I) "Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 25, 31, 32 e 35, nonchè dell'art. 2233 c.c., anche i relazione alla tabella D ("Stragiudiziale") della tariffa professionale forense, di cui al D.M. n. 127 del 2004 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)"; II) "Motivazione "apparente", ovvero manifestamente illogica, in contrasto con l'art. 111 Cost., comma 6 e L. Fall., art. 26, u.c."; III) "Omesso esame del fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)"; IV) "Nullità del provvedimento gravato per violazione dell'art. 101 c.p.c., comma 2 e del principio del contraddittorio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4". Si contesta la necessità, erroneamente ritenuta dal tribunale, della previa autorizzazione del giudice delegato per lo svolgimento, ad opera del legale officiato dalla curatela, di attività professionale stragiudiziale. Si assume, inoltre, che, in parte qua, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe solo apparente ed avrebbe totalmente ignorato che, rispetto all'attività stragiudiziale predetta, vi era stata l'autorizzazione del comitato dei creditori (oltre al fatto che il giudice delegato era stato, di tanto, debitamente informato dal curatore). Si lamenta, infine, che la questione dell'assenza dell'autorizzazione del giudice delegato mai era stata sollevata da alcuna delle parti nel corso del giudizio di reclamo, essendo stata rilevata di ufficio dal collegio solo in sede di decisione, senza la preventiva sua sottoposizione al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., comma 2;

B) la quantificazione del compenso liquidatogli per la svolta attività professionale giudiziale. Contro questa statuizione sono rivolti il quinto, il sesto ed il settimo motivo, così rispettivamente rubricati: V) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., anche in relazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, artt. 4 e 11 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)"; VI) "Violazione dell'art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell'art. 132 c.p.c.. Motivazione apparente ed incomprensibile, anche per contrasto tra affermazioni inconciliabili"; VII) "Violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 28 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Si imputa al tribunale di non aver tenuto in alcun conto il pregio dell'opera prestata ed i vantaggi ottenuti dalla curatela, nonchè di aver erroneamente applicato del D.M. n. 140 del 2012, art. 11, comma 1, in luogo del comma 9 del medesimo articolo. Secondo l'Avv. D.S., del D.M. n. 140 del 2012, art. 11, comma 9, "...deve necessariamente essere letto nel senso che, nel caso in cui il valore del procedimento superi l'importo di Euro 1.500.000,00, occorre dare ingresso, se ne ricorrono (come nel caso di specie) i presupposti, ad una nuova applicazione dei parametri di cui all'art. 4, commi da 2 a 5, al fine di ottenere un'equa liquidazione dei compensi, che sia adeguatamente superiore a quella che, anche a parità di caratteristiche processuali, verrebbe effettuata ove il valore del procedimento non superasse Euro 1.500.000,00. Diversamente opinando, dovrà ritenersi che l'art. 11, comma 9 - posto che i criteri dettati dall'art. 4, commi da 2 a 5, trovano sempre applicazione a prescindere dal valore della causa - costituisca, per così dire, "lettera morta". Nel caso di specie, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto calcolare il compenso nei sensi sopra riferiti procedendo alla maggiorazione del compenso stesso ai sensi dell'art. 4, commi da 2 a 5, in ragione della complessità, professionalità dell'opera prestata, dell'esito favorevole e dei vantaggi conseguiti dalla Curatela; successivamente, avrebbe dovuto nuovamente applicare tali criteri, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 11, comma 9, quantomeno in relazione al primo periodo del comma 2, il quale prescrive che "Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore... della controversia" (cfr. pag. 20-21 del ricorso). Si sostiene, poi, che, in parte qua, la motivazione del decreto impugnato risulterebbe "perplessa ed obbiettivamente incomprensibile", perchè "perviene alla liquidazione di un compenso palesemente disallineato e sproporzionato per difetto rispetto al valore della controversia al pregio dell'opera prestata, entrambi riconosciuti dallo stesso provvedimento impugnato". Si censura, infine, la mancata applicazione dei parametri forensi dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, malgrado la liquidazione del compenso in questione fosse avvenuta dopo la sua entrata in vigore.

2. Posta la sicura ammissibilità dell'odierno ricorso ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 21826 del 2017. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche le più recenti Cass. n. 27893 del 2020 e Cass. n. 24667 del 2020), ritiene il Collegio che i primi suoi quattro motivi possano essere scrutinati congiuntamente perchè evidentemente connessi. Essi si rivelano fondati nei limiti ed alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

2.1. Giova premettere che il tribunale ha disatteso il reclamo dell'Avv. D.S., nella parte riguardante l'invocato diritto al compenso per l'attività stragiudiziale da lui svolta in favore del Fallimento * s.p.a. in liquidazione, in base alla sola considerazione che, "in assenza di un esplicito provvedimento autorizzativo da parte del Giudice delegato allo svolgimento" della stessa, non poteva essere liquidato "un autonomo compenso".

2.1.1. Posto, allora, che la mancanza di un'espressa autorizzazione del giudice delegato allo svolgimento dell'attività stragiudiziale non era in contestazione, come chiaramente dimostra lo svolgimento dell'intero ricorso per cassazione, al contrario tutto incentrato sulla diversa questione della non necessità della predetta autorizzazione, opina il Collegio che tale problematica integrava una questione di puro diritto (effettiva necessità, o meno, per il curatore fallimentare, di munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato al fine di conferire l'incarico ad un legale per lo svolgimento di attività professionale nell'interesse della curatela) rilevata d'ufficio dal giudice del reclamo (non rinvenendosene traccia nelle difese delle parti, nè nel verbale dell'udienza di discussione del 16 gennaio 2015 svoltasi innanzi al tribunale, rinvenibili negli atti di causa, cui questa Corte può accedere in considerazione della natura di error in procedendo del vizio così denunciato). Come tale, essa imponeva la sua previa indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, sicchè l'omissione di tale adempimento ha determinato la sicura violazione di una regola (il contraddittorio tra le parti) del giusto processo (cfr. art. 111 Cost., comma 2).

2.1.2. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo", vale a dire delle regole processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (cfr. Cass. n. 11308 del 2020; Cass. n. 26087 del 2019; Cass. n. 22342 del 2017). L'odierno ricorrente ha prospettato in concreto le specifiche ragioni (l'autorizzazione del giudice delegato non era, nè sarebbe, richiesta da alcuna norma come ampiamente argomentato nel primo motivo di ricorso; l'attività stragiudiziale poteva ritenersi in ogni caso autorizzata e/o ratificata essendo stata svolta dalla curatela, con l'assistenza dell'Avv. D.S., previo parere favorevole - id est con l'autorizzazione - del comitato dei creditori ed a seguito di opportuna e compiuta informativa, anche in itinere, fornita dal curatore al giudice delegato) che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. Ne consegue, allora, che dall'omissione ascritta al giudice a quo potrebbe essere derivato (anche) un vizio di error in iudicando, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione del provvedimento ivi impugnato solo se tale errore (come effettivamente avvenuto nella specie, giusta quanto appresso si dirà) si sia in concreto consumato (cfr. Cass. n. 8936 del 2013; Cass. n. 20725 del 2014; Cass. n. 16049 del 2018).

2.2. Invero, è noto che laddove le competenze reclamate dal patrono riguardino, oltre che prestazioni giudiziali civili, anche prestazioni stragiudiziali affatto indipendenti dall'attività propriamente processuale, il compenso per l'attività stragiudiziale non confluisce in quello relativo all'attività giudiziale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 27305 del 2020). E, nella specie, è assolutamente indubbio che l'attività stragiudiziale compiuta dall'odierno ricorrente nell'interesse della curatela del fallimento * s.p.a. in liquidazione poteva considerarsi del tutto autonoma rispetto a quella giudiziale a lui pure affidata dalla medesima curatela. Quest'ultima, infatti, aveva tratto origine da un'azione revocatoria esperita dal fallimento * s.p.a. nei confronti del fallimento * s.p.a. in liquidazione, al fine di sentir dichiarata l'inefficacia del rogito notarile del 20.2.2009, di conferimento nella * s.p.a. in bonis del ramo d'azienda della * s.p.a. in bonis, costituto da immobili, per il valore complessivo periziato di oltre Euro 42.000.000,00; la prima, invece, era stata giustificata dal fine di accelerare i tempi di liquidazione degli attivi fallimentari di entrambe le procedure, addivenendosi alla stipula della scrittura privata del 27.6.2012, mediante la quale, ferme ed impregiudicate le rispettive pretese e posizioni fatte valere in sede giudiziale, si era riconosciuto il diritto, in capo al Fallimento "* in Liquidazione", di procedere alla vendita dei beni oggetto di contenzioso, previa intesa con il Fallimento * s.p.a., altresì convenendosi che, all'esito della vendita, il prezzo ricavato sarebbe stato custodito presso un istituto bancario su un conto corrente intestato ad entrambe le Procedure, e che lo stesso avrebbe costituito sequestro convenzionale con custodia affidata congiuntamente alle due procedure fallimentari.

2.3. Fermo quanto precede, deve osservarsi che, nel vigente testo della legge fallimentare, nessuna norma subordina lo svolgimento dell'attività stragiudiziale del legale del fallimento alla previa autorizzazione da parte del giudice delegato.

2.3.1. I poteri di quest'ultimo sono disciplinati, infatti, dalla L. Fall., art. 25 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal D.Lgs. n. 169 del 2007, posto che il fallimento della * s.p.a. in liquidazione è stato dichiarato dal Tribunale di Tivoli nel 2011), tra i quali è compreso quello di autorizzare per iscritto il curatore a stare in giudizio in qualità di attore o di convenuto, ma non anche di nominare il difensore della procedura (che, il giudice delegato medesimo può, invece, revocare, ed alla cui liquidazione procede su proposta del curatore), la cui scelta e nomina è sempre demandata al curatore, come si evince dal dettato normativo di cui alla L. Fall., art. 25, comma 1, n. 4. Come affatto condivisibilmente osservato dal D.S. (cfr. pag. 8 del ricorso), proprio quest'ultima disposizione, letta in combinato disposto con il comma 1, n. 6, della medesima norma, fornisce una soluzione negativa al quesito se sia necessaria la preventiva autorizzazione del giudice delegato, affinchè sia legittimamente prestata attività stragiudiziale da parte di un legale nominato dal Curatore.

2.3.2. Invero, ai sensi della L. Fall., art. 25, comma 1, n. 4, il curatore può conferire incarico a soggetti terzi, affinchè prestino la propria opera nell'interesse del fallimento; soltanto se per l'espletamento di tale attività è necessaria la costituzione in giudizio, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del giudice delegato. La medesima disposizione, del resto, non riguarda il conferimento dell'incarico, da parte del curatore, soltanto agli avvocati, ma a tutte le "persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento", anche qualora l'attività svolta si sia esplicata al di fuori di un giudizio civile. Tale previsione deve essere coordinata con i successivi L. Fall., artt. 31 e 32, a tenore dei quali "Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare", "può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori", e "può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità".

2.3.3. Si vuole dire, cioè, che l'autorizzazione del giudice delegato riguarda la materia della rappresentanza in giudizio, la legitimatio ad processum del curatore, non certamente il conferimento allo stesso del potere di disporre del diritto controverso, viceversa soggetto al modulo procedimentale della L. Fall., art. 35. Con la conseguenza l'attività volta a definire transattivamente la controversia è soggetta all'autorizzazione del comitato dei creditori su proposta del curatore che evidentemente, qualora l'attività sia stata svolta (come nella specie) da un legale, ne fa propri i contenuti.

2.3.4. La stessa autorizzazione del giudice delegato, peraltro, non è necessaria tutte le volte in cui (come per l'espletamento dell'attività transattiva da parte del curatore) non occorre il ministero di un difensore. Dal che si evince che il compimento dell'attività stragiudiziale da parte del curatore non è soggetto alla preventiva autorizzazione del giudice delegato, quanto, piuttosto, da quella successiva del comitato dei creditori, che poi, nell'odierna vicenda, è effettivamente intervenuta (circostanza, quest'ultima, in nessun modo valutata dal tribunale a quo).

2.3.5. Va precisato, infine, che sganciando, come dedotto dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 13 del ricorso), l'attività stragiudiziale svolta dall'Avv. Prof. D.S. dalla procura rilasciata in forza dell'autorizzazione del giudice delegato, potrebbe astrattamente sostenersi (come pure ipotizzatosi in dottrina) che la (nuova) nomina del legale fosse soggetta alla preventiva autorizzazione del comitato dei creditori. Tuttavia, nel caso di specie, è in contestazione non l'assenza dell'autorizzazione del comitato dei creditori, bensì di quella del giudice delegato. Il che esclude anche ogni concreta rilevanza, nella specie, al tema della configurabilità, o meno, della nomina del legale come atto di straordinaria amministrazione, come tale soggetto alla preventiva autorizzazione del comitato dei creditori.

3. Venendo, poi, all'esame degli altri motivi, recanti le censure contro la liquidazione del compenso riconosciuto all'Avv. D.S. per l'attività professionale giudiziale da lui svolta nell'interesse del già menzionato fallimento, va immediatamente escluso che gli stessi possano considerarsi assorbiti, come, invece, prospettato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta sul presupposto che "la liquidazione di detta attività (...) è avvenuta con lo stesso decreto del 28.1.2015, con il quale è stato negato il riconoscimento del compenso per l'attività stragiudiziale. Annullato il decreto in quest'ultima parte e rimessa la determinazione del compenso per l'attività stragiudiziale al giudice del merito, quest'ultimo sarà necessariamente investito anche della riliquidazione del compenso della (in quale modo connessa) attività giudiziale, nel quadro di una valutazione complessiva ed unitaria della vicenda processuale ed extra processuale". Osta, infatti, a questa conclusione la dirimente considerazione che, come si è detto in precedenza, le attività, stragiudiziale e giudiziale, svolte dal D.S. nell'interesse del fallimento * s.p.a. in liquidazione, sono state considerate, dallo steso tribunale, tra loro distinte ed autonome, e che la prima non è estata svolta nell'ambito del giudizio o in funzione della definizione transattiva dello stesso, sicchè essa dovrà essere compensata autonomamente.

3.1. Tanto premesso, va scrutinato preliminarmente il settimo motivo, che investe la disciplina asseritamente applicabile alla liquidazione del compenso in questione: in particolare, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto utilizzare il D.M. n. 55 del 2014, in luogo del D.M. n. 140 del 2012, di cui si era avvalso il tribunale.

3.2. Tale doglianza si rivela infondata.

3.2.1. Posto, invero, che tanto il D.M. n. 140 del 2012, all'art. 41, che il D.M. n. 55 del 2014, all'art. 28, prevedono come criterio temporale di applicazione quello del momento della liquidazione dei compensi, stabilendo che le rispettive disposizioni si applichino per le liquidazioni avvenute successivamente alla corrispondente data di entrata in vigore, è sufficiente rimarcare che questa Corte ha già chiarito, affatto condivisibilmente, che "i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorchè la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purchè a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata" (cfr. Cass. n. 31884 del 2018; Cass. n. 21205 del 2016).

3.2.2. Ne consegue che, nella specie, poichè è pacifico che l'attività professionale giudiziale svolta dall'Avv. D.S. nell'interesse del fallimento si era conclusa nel * (quella stragiudiziale, invece, nel giugno 2012), prima, dunque, della entrata in vigore del citato D.M. n. 55 del 2014, i nuovi parametri di liquidazione sanciti da quest'ultimo non potevano trovare applicazione, dovendo invece utilizzarsi, per quantificare il compenso per l'attività giudiziale, il D.M. n. 140 del 2012 (e, ove fosse stato riconosciuto il compenso per l'attività stragiudiziale, il precedente D.M. 8 aprile 2004).

4. I motivi quinto e sesto, infine, riguardando entrambi l'avvenuta quantificazione del compenso riconosciuto all'Avv. D.S. per l'attività professionale giudiziale da lui svolta nell'interesse del già indicato fallimento, possono essere esaminati congiuntamente perchè chiaramente connessi. Gli stessi si rivelano infondati alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

4.1. E' incontroverso, emergendo dal tenore letterale dello stesso provvedimento impugnato, che il valore della controversia in relazione al quale quell'attività era stata prestata era di circa Euro 40.000.000,00; che il giudizio aveva investito "questioni giuridiche di particolare rilevanza e difficoltà"; che l'esito per la curatela era stato "positivo".

4.2. Va poi considerato che: i) in assenza di un preventivo accordo tra le parti, la cui centralità, ribadita dal D.M. n. 140 del 2012, era già enucleabile dall'incipit dell'art. 2233 c.c., comma 1, l'adito tribunale doveva fare applicazione (ratione temporis) dei parametri di cui all'appena citato decreto, il cui art. 11, comma 1, sancisce che "I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4"; ai sensi dell'art. 1, u.c., del medesimo Decreto, "in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa"; iii) nella specie, tenuto conto del valore della controversia pari a circa Euro 40.000.000,00, occorre tenere conto, altresì, di quanto stabilito dal comma 9 del medesimo articolo, a tenore del quale "per le controversie il cui valore supera Euro 1.500.000,00, il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'art. 4, commi da 2 a 5..."; iv) per quanto qui di effettivo interesse, dell'art. 4, commi 2 e 3 del medesimo Decreto dispongono, rispettivamente, che "2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche all'esito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione" e che "3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente"; v) questa Corte ha già precisato che, "in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (cfr. Cass. n. 12537 del 2019).

4.3. Giusta il riportato contesto normativo e giurisprudenziale, allora, l'iter procedimentale e motivazionale complessivamente seguito dal tribunale per la quantificazione del compenso liquidato all'Avv. D.S. per l'attività professionale giudiziale di cui oggi si discute si rivela corretto.

4.3.1. Quel giudice, invero: i) ha preso le mosse dallo scaglione delle controversie di valore fino ad Euro 1.500.000,00 (come gli consentiva di fare la prima parte del comma 9 dell'art. 11 del più volte citato D.M. n. 140 del 2012), prediligendo i valori massimi ivi previsti (valori che, invece, - giova rimarcarlo, attese le argomentazioni rinvenibili nel quinto motivo di ricorso - ove la causa fosse stata ricompresa in quello scaglione, non necessariamente dovevano essere tali), così già dimostrando, seppure implicitamente, di aver considerato sia la notevole differenza tra il valore delle controversie di quello scaglione e quello, ampiamente superiore a quest'ultimo, della lite patrocinata dall'Avv. D.S., sia il pregio dell'operato di quest'ultimo; ii) una volta determinato il compenso tabellare massimo per quello scaglione in relazioni a ciascuna delle fasi (di studio, introduttiva e decisoria) individuate, ha applicato, sul totale ottenuto (Euro 23.760,00), una maggiorazione di circa il 50% (pari ad ulteriori Euro 11.880,00), in chiaro riferimento ai parametri di cui all'art. 4, commi 2 e 3 (la particolare rilevanza e difficoltà delle questioni trattate; l'esito positivo per la curatela), del predetto D.M., pienamente rispettando, quindi, il percorso procedimentale complessivamente descritto dal già riportato art. 11, comma 9, del D.M. predetto: quest'ultimo da intendersi nel senso che, per le controversie il cui valore supera Euro 1.500.000,00, il giudice deve giustificare compiutamente le modalità di determinazione del concreto importo originario - ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad Euro 1.500.000,00) - successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonchè del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Nella specie, peraltro, proprio la cospicua entità dell'applicata maggiorazione (frutto di una ponderazione evidentemente discrezionale, qui non ulteriormente sindacabile) denota, qualora ve ne fosse stato ancora bisogno, che il tribunale comunque aveva adeguatamente valorizzato, nell'ambito di una valutazione evidentemente globale, il concreto valore della controversia ed il pregio dell'operato di quel difensore; iii) ha fornito una motivazione del proprio operato affatto coerente con il minimum costituzionale imposto da Cass., SU, n. 8053 del 2014, oltre che sufficientemente chiara: infatti, il suo assunto per cui quell'aumento aumento teneva conto "...del fatto che il compenso è già stato calcolato sugli importi massimi e che non può ritenersi attribuibile una maggiorazione superiore poichè non può costituire parametro di riferimento il valore della causa quando, come nel caso esame, sia stato già normativamente previsto l'inesistenza di ulteriori scaglioni per cause di valore superiore ad Euro 1.500.000,00" (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), consente agevolmente di ricavare che il tribunale, preso atto dell'inesistenza di uno specifico scaglione di riferimento per le controversie di valore di Euro 40.000.000,00 (diversamente da quelle, via via crescenti, fino ad Euro 1.500.000,00), ha appunto fatto corretta applicazione dell'intero meccanismo di cui al citato art. 11, comma 9, da un lato muovendo dai massimi dei valori di riferimento dell'ultimo scaglione utilizzabile; dall'altro, ritenendone congrua una ulteriore maggiorazione di circa il 50%.

4.3.2. Dunque, le contrarie argomentazioni sviluppate dall'Avv. D.S. nel quinto motivo del suo ricorso (già precedentemente esposte nel parag. 1, sub 6) di queste "Ragioni della decisione", e da intendersi qui richiamate), circa il significato interpretativo da attribuirsi alla disposizione da ultimo menzionata, non meritano condivisione perchè, a tacer d'altro, non in linea con il riportato e chiaro tenore letterale della stessa; nè la motivazione fornita, sul punto, dal tribunale può considerarsi (diversamente da quanto preteso dal ricorrente nel suo sesto motivo), "apparente ed incomprensibile, anche per contrasto tra affermazioni inconciliabili", atteso che, come è ampiamente desumibile da quanto prima riferito, le affermazioni di quel giudice si rivelano scevre da contraddizioni e permettono di individuare, affatto agevolmente, la giustificazione del decisum.

5. In definitiva, quindi, l'odierno ricorso va accolto, nei sensi di cui si è detto, in relazione ai soli motivi dal primo al quarto, respinti gli altri, sicchè il decreto impugnato deve essere cassato esclusivamente in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi quattro motivi di ricorso, respingendone gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione ai soli motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021.