Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24873 - pubb. 16/02/2021
Contratto di agenzia e remunerazione del patto di non concorrenza
Tribunale Venezia, 19 Gennaio 2021. Est. Margherita Bortolaso.
Contratto di agenzia – Patto di non concorrenza – Remunerazione alla cessazione del rapporto
Contratto di agenzia – Patto di non concorrenza – Quantificazione
Contratto di agenzia – Remunerazione patto di non concorrenza – Limiti soggettivi applicativi
L’art. 1751 bis c.c., nella formulazione entrata in vigore l’01/06/2001 (a seguito della novella dell'art. 23 l. n. 422/2000), prevede che l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.
L'indennità afferente il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo svolgimento del contratto va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto.
La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.
In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo svolgimento del contratto si applica esclusivamente agl’agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitale con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. (Daniel Polo Pardise) (Lorenzo Baradel) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Daniel Polo Pardise e dell’Avv. Lorenzo Baradel
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