Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24823 - pubb. 04/02/2021

Sovraindebitamento ed assenza di atti in frode: prima applicazione nel senso dell'abrogazione implicita della verifica di detto requisito

Tribunale Lecco, 16 Gennaio 2021. Est. Tota.


Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Compimento di atti in frode da parte del debitore - Accesso alla procedura - Ammissibilità



Il requisito dell’ “assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita dell’art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. l), del d.l. 2020/137, convertito con l. 2020/176, avendo quest’ultima disposizione sostituito l'articolo 14-decies della l. 3/2012 il cui comma 2 introduce ora espressamente la facoltà del liquidatore, autorizzato dal giudice, all’esercizio delle azioni revocatorie ai sensi dell’art. 2901 c.c., ciò che presuppone implicitamente l’irrilevanza, ai fini dell’accesso alla procedura, degli “atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”.

[n.d.r.]
Non constano precedenti in termini.
Il provvedimento si segnala come prima applicazione dell’opzione interpretativa suggerita nei primi commenti emersi all’indomani dell’entrata in vigore della legge di conversione 2020/176. In particolare, FABIO CESARE, in “L’atto in frode non frena la liquidazione del patrimonio”, Il Sole 24 Ore, 20.12.2020, con argomentazioni sviluppate in “Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori”, ilFallimentarista, 5.1.2021, aveva evidenziato che l’espressa previsione della facoltà del liquidatore all’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (avente ad oggetto, evidentemente, atti dispositivi posti in essere dal sovraindebitato in pregiudizio delle ragioni dei creditori), presuppone proprio il compimento di atti pregiudizievoli da parte del debitore che pertanto non può vedersi negato, per ciò solo, l’accesso alla procedura di liquidazione.
Conseguentemente, deve ritenersi implicitamente abrogato il primo comma dell’art. 14-quinquies l. 3/2012 per cui “Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione”.
Si evidenzia peraltro, in relazione alla diversa procedura dell’accordo di composizione ex art. 8 l. 3/2012, che la miniriforma della l. 2020/176 ha introdotto nella l. 3/2012  l’art. 7 comma 2 lett. d quater) per cui la proposta non è ammissibile quanto il debitore, anche consumatore, “limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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