Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24757 - pubb. 20/01/2021

Accordo di composizione ex art. 8 l. 3/2012 : la contestazione del credito va risolta dal giudice solo se decisiva ai fini del voto

Tribunale Livorno, 05 Novembre 2020. Est. Pastorelli.


Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Fase di omologazione – Contestazione del credito – Accertamento incidentale – Verifica ai soli fini del voto – Limiti – Rilevanza del credito ai fini del raggiungimento della maggioranza di legge – Necessità



Ove un creditore richieda l’accertamento del proprio credito nei confronti del sovraindebitato, in un ammontare diverso da quello indicato dal debitore - ed in assenza di una disciplina ad hoc nella legge 3/2012 che all’art 12 comma 2 l. prevede unicamente che il giudice procede all’omologa “risolta ogni contestazione” - il tribunale chiamato ad omologare l’accordo  ex art. 8 l. 3/2012 deve accertare incidentalmente il credito unicamente quando tale questione assume rilievo in ordine al raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 11 comma 2 l. 3/2012, dovendosi fare applicazione analogica di quanto previsto dall’art 176 l. fall. in tema di concordato preventivo.

L’accertamento che il Tribunale deve compiere sull’ammontare dei crediti è dunque funzionale unicamente alla individuazione del diritto del creditore a partecipare al voto e della misura percentuale di rilevanza di tale credito ai fini del calcolo delle maggioranze, mancando una fase giurisdizionale di formale verifica dei crediti e non implicando la decisione del giudice sull'ammissibilità del credito contestato alcun accertamento definitivo sull'esistenza, entità e natura del credito stesso e rilevando, in sede di adunanza, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (cfr. ex multis Cass. 27489/2006).

Conseguentemente, nella procedura di accordo di composizione della crisi, in cui la valutazione della sussistenza del credito è successiva alla fase di espressione del voto, l’accertamento del credito deve essere fatto solo ove rilevante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art 11 comma 2 l. 3/2012. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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