Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24723 - pubb. 12/01/2021
Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ammissibilità della sospensione soggettivamente parziale dell’espropriazione
Tribunale Verona, 04 Gennaio 2021. Est. Burti.
Opposizione all’esecuzione – Sospensione soggettivamente parziale dell’espropriazione – Ammissibilità – Interesse concreto e attuale dell’esecutato – Sussistenza
La parte esecutata in caso di opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c. ha interesse alla sospensione dell’esecuzione limitatamente all’intervento del creditore titolato perché quest’ultimo ha un potere d’impulso dotato di una propria autonomia giuridica che prescinde dalla sorte del titolo esecutivo del creditore procedente e che gli consente di proseguire, eventualmente anche da solo, il processo esecutivo sino al suo fisiologico epilogo (vendita del bene e distribuzione del ricavato).
L’interesse della parte esecutata a promuovere l’opposizione esecutiva contro l’intervento titolato sussiste anche anteriormente alla caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente perché, nel periodo intercorrente tra la caducazione del titolo esecutivo e quello necessario al G.E. per esaminare l’istanza sospensiva dell’opponente medio tempore proposta, potrebbe verificarsi l’aggiudicazione dell’immobile staggito, i cui effetti sono insensibili all’eventuale chiusura anticipata o all’estinzione del processo esecutivo successivamente dichiarata (v. art. 187-bis disp. att. c.p.c.).
L’interesse dell’esecutato ad ottenere un’inibitoria immediata del potere d’impulso che compete al creditore intervenuto titolato è attuale e non è differibile alla data dell’eventuale futura caducazione del titolo esecutivo del procedente in considerazione degli effetti irreversibili dell’aggiudicazione e della correlativa necessità di non lasciare la parte esecutata senza tutela in forma specifica del suo diritto a non subire un’ingiusta espropriazione immobiliare (nel caso, infatti, rimarrebbe solo la tutela per equivalente di cui all’art. 96, secondo comma, c.p.c.). (Giovanni Trolese) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Giovanni Trolese – Studio IURA Associati
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