Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24600 - pubb. 04/12/2020
L'elezione di domicilio nel precetto determina la competenza territoriale sull'opposizione a precetto
Cassazione civile, sez. VI, 28 Settembre 2020, n. 20356. Pres. Scoditti. Est. Tatangelo.
Esecuzione forzata - Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto - Coincidenza con quello del giudice dell'esecuzione - Presunzione - Conseguenze - Contestazione di detta coincidenza - Ammissibilità per il solo opponente - Sussistenza
Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione. (massima ufficiale)
Testo Integrale