Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24259 - pubb. 29/09/2020

La mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione

Tribunale Bologna, 18 Settembre 2020. Est. Costanzo.


Procedimento monitorio – Opposizione – Mediazione delegata – Parte onerata – Decisione depositata lo stesso giorno di Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Settembre 2020, n. 19596



La mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità (non della domanda monitoria, ma) del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, posto che:
- l’instaurazione del procedimento monitorio non richiede il previo passaggio in mediazione (art. 5, 4° co., lett. a), d.lgs. cit.): pertanto, l’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione (comunque successiva alla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.) non può di per sé comportare, in assenza di una espressa previsione di legge, la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso (come osservato, ci si troverebbe altrimenti di fronte ad una sorta di improcedibilità postuma di difficile comprensione);
- una diversa interpretazione sarebbe, da un lato, dissonante rispetto alla disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (secondo cui con l’estinzione del processo il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva, art. 653, 1° co., c.p.c.), tanto più quando il decreto sia provvisoriamente esecutivo (artt. 642 e 648, c.p.c.); dall’altro, irragionevole, perché implicherebbe, senza adeguata giustificazione, un inutile dispendio di attività processuale (tutta quella compiuta tra il deposito del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio promosso ex art. 645 c.p.c. successiva alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione) cui farebbe seguito, nella normalità dei casi, la riproposizione della domanda monitoria e quindi, con buona probabilità, un nuovo giudizio di opposizione: esiti questi contrastanti con le esigenze di buona amministrazione della giustizia (va evitato lo spreco di risorse scarse), col principio della ragionevole durata dei processi (difficilmente realizzabile a fronte della duplicazione di cause riguardanti la medesima res litigiosa) e con le finalità deflattive perseguite dal d.lgs. n. 28/2010;
- sull’ingiunto grava l’onere di proporre tempestivamente l’opposizione e di costituirsi se vuole evitare la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. ed il formarsi del giudicato (nei limiti in cui esso opera); coerente con questa impostazione, ricavabile direttamente dalla legge, è quindi l’interpretazione che pone a carico dell’ingiunto-opponente, interessato a instaurare tempestivamente e a coltivare il giudizio ex art. 645 c.p.c., (anche) l’onere di attivare la mediazione a pena di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (decreto che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata esclusivamente in ordine al diritto in esso consacrato e al titolo posto a suo fondamento);
- la soluzione così proposta, in linea con le peculiarità della tutela del credito in via monitoria, è comunque equilibrata, implica un minimo aggravio (certo minore rispetto a quello consistente nel promuovere il giudizio di opposizione) a carico dell’opponente e non preclude all’ingiunto la possibilità di far valere, in un autonomo e separato giudizio, eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati dopo la pronuncia dell’ingiunzione e sino al termine per proporre opposizione o che siano sopravvenuti in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nell’ipotesi in cui quei fatti fossero stati introdotti nel giudizio ex art. 645 c.p.c. senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento (si rimanda a Cass., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6337).
E’ vero che, nell’ambito dell’impostazione qui accolta, l’omesso assolvimento dell’onere posto a carico dell’opponente ha quale conseguenza la stabilizzazione definitiva dell’ingiunzione e così la formazione del giudicato sulla pretesa creditoria, ma, da un lato, è tipico del giudizio ex art. 645 c.p.c. l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo dell’efficacia di giudicato nell’ipotesi di estinzione del processo di opposizione (Cass., sez. I, ord. 24 settembre 2018, n. 22465; Cass., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318); dall’altro, il modesto onere gravante sull’opponente non può dirsi in concreto tale da precludere l’accesso ad un giudice né aggravare oltre misura l’esercizio del diritto di difesa.
In questi termini si è pronunciata parte della giurisprudenza di merito (cfr., fra le altre, Trib. Rimini, 5 agosto 2014; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Bologna 20 gennaio 2015; Trib. Bologna, 18 giugno 2015, n. 20864; Trib. Bologna, 22 giugno 2015, n. 2026; Trib. Bologna, 4 luglio - 2 agosto 2016, n. 1966, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 2, 208) e, nel 2015, anche il giudice di legittimità, sia pur con riferimento ad un caso di mediazione obbligatoria (Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629; sulla finalità deflattiva della mediazione obbligatoria, v. Corte cost., 18 aprile 2019, n. 97). Sempre in ipotesi di mediazione obbligatoria, v. ora anche Cass., Sez. VI-1, 16 settembre 2019, n. 23003 (cfr. inoltre, in termini problematici, l’ordinanza interlocutoria Cass., sez. III, ord. 12 luglio 2019 n. 18741; in ordine al procedimento obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazioni e al procedimento monitorio, v. Cass., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8240, v. anche Cass., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8241). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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