Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23694 - pubb. 09/06/2020

Conto corrente di corrispondenza e onere della prova del fido

Appello Catanzaro, 06 Giugno 2020. Pres. Rita Majore. Est. Francesca Romano.


Contratti bancari – Conto corrente di corrispondenza – Onere della prova del fido sul correntista – Modalità – Onere dell’eccezione di prescrizione grava sulla banca – Modalità

Delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 7 – Peggioramento delle precedenti condizioni – Sussistenza – Necessità di un nuovo accordo tra le parti



Grava sul correntista l’onere di provare sia l’esistenza del fido, che del suo ammontare e la relativa prova, al di là della produzione del contratto di apertura di credito, può essere raggiunta anche attraverso la non contestazione della controparte, dalla CTU e da documentazione idonea versata in atti. Grava al contrario sulla Banca l’onere di eccepire la mera prescrizione (che non è rilevabile d’ufficio), senza che oltre all’inerzia del correntista, abbia l’onere di indicare le singole rimesse solutorie.

La dichiarazione di nullità delle clausole che stabilivano l’anatocismo, ante 2000, comportavano la sottrazione del rapporto a qualsiasi forma di anatocismo e riportava il rapporto a diritto, con l’espunzione di qualsiasi forma di capitalizzazione (così come progressivamente espunta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, anche nella sua forma annuale). Pertanto, dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 la nuova introduzione dell’istituto della capitalizzazione annuale, non può che essere peggiorativa, necessitando così di una specifica nuova pattuizione tra la banca e il cliente e ciò, anche a tacere, della grave sperequazione che registrano i tassi creditori e debitori. (Olga Tanza) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Olga Tanza


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