Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23549 - pubb. 02/05/2020
Adozione di maggiorenne e riduzione del divario minimo di diciotto anni tra adottante e adottato
Cassazione civile, sez. I, 03 Aprile 2020, n. 7667. Pres. Bisogni. Est. Caiazzo.
Adozione di maggiorenne - Adottante e adottato - Divario minimo di diciotto anni - Riduzione - Ammissibilità - Condizioni
In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all’art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”. (massima ufficiale)
FATTI DI CAUSA
A.B. e C.D. proposero reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Modena, emessa nel 2016, che rigettò la domanda del T. di adozione della maggiorenne C.D., figlia della convivente I., per l'insussistenza della differenza minima di età di (*) anni tra adottante ed adottato, prevista dall'art. 291 c.c., allegando di aver cresciuto l'adottanda come figlia propria da quando costei (rimasta orfana di padre a sei anni) ne aveva (*).
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 27/17, respinse il reclamo, confermando la motivazione sull'inosservanza dell'art. 291 c.c., ritenendo che nessuna speciale ragione giustificasse la deroga al requisito legale dell'intervallo minimo di età, richiamando la giurisprudenza della Corte Cost. in ordine alla differenze con l'adozione dei minori.
T. e D. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
Con ordinanza interlocutoria del 19.9.2019, il collegio, premesso che la Corte Costituzionale aveva emesso due sentenze - nn. 89/93 e n. 500/2000 - relative alla questione della disparità tra le normative sull'adozione di minori e quella sull'adozione di maggiorenni, rilevando che l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 291 c.c., sollevata dai ricorrenti investisse molteplici profili di notevole rilevanza, tra cui quello della compatibilità della norma con le norme costituzionali (argomento che non aveva costituito oggetto delle suddette pronunce della Corte Cost.), anche alla luce delle varie innovazioni normative intervenute e del mutato costume sociale, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza.
Non si sono costituiti gli intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, in via preliminare, si denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente al giudice discrezionalità e deroghe al limite del divario di età tra adottante ed adottato imposto in (*) anni, in violazione degli artt. 2,3,10 e 30 Cost..
I ricorrenti chiedono, pertanto, che il collegio sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui contempla la differenza minima di età di (*) anni tra adottante ed adottato-ritenendo in particolare che tale norma contrasti:
a) con gli artt. 2 e 30 Cost., perchè impedisce l'autodeterminazione d'ogni individuo, sia come singolo (diritto al nome, alla libertà d'espressione, ecc), sia come membro d'organizzazioni sociali (la famiglia), considerando che C.D. da quando ha (*) anni si sente figlia di A.B., di cui vorrebbe portare il cognome, mentre il T. ritiene che il suo profondo legame con la figlia della compagna venga riconosciuto al pari di un rapporto di filiazione;
b) con l'art. 3 Cost., violando il principio di uguaglianza rispetto alla fattispecie dell'adozione di minore in casi speciali - istituto che per molti aspetti è simile all'adozione di maggiorenne - che consente al giudice di ridurre il divario di età in considerazione delle circostanze del caso, a differenza che nella fattispecie di cui all'art. 291 c.c.;
c) con l'art. 10 Cost. (secondo il cui disposto "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute..") in quanto l'art. 291 c.c., viola le norme sovranazionali (art. 8 CEDU; art. 7 Carta Europea diritti fondamentali e art. 16 Dichiarazione Universale diritti dell'Uomo) in ordine alla tutela dei valori della vita privata e familiare.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per mancata disapplicazione dell'art. 291 c.c., perchè in contrasto con le richiamate norme comunitarie e sovranazionali.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) dato dallo spirito di unità famigliare su cui l'adozione è fondata.
Al riguardo, i ricorrenti lamentano che i giudici di primo e secondo grado, nel decidere la domanda di adozione di maggiorenne, non hanno tenuto in considerazione nè le eccezioni di diritto circa l'applicazione degli artt. 291 c.c. e segg., con riferimento ai recenti sviluppi giurisprudenziali (che fanno seguito a un mutamento della coscienza sociale in materia familiare), nè le dichiarazioni rese in udienza dalla madre dell'adottanda, I., e dalla sorella minorenne T.B. (figlia dell'adottante e sorella uterina dell'adottanda).
Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra maggiorenni (art. 291 c.c.) e minorenni (L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. b). Al riguardo, i ricorrenti espongono che l'adozione di minori è istituto affine alla adozione di maggiorenne, in quanto mira a consolidare l'unità familiare nelle famiglie allargate, sempre più frequenti nel contesto sociale odierno.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti con il primo motivo del ricorso.
Occorre premettere che la Corte Costituzionale è intervenuta con due pronunce sulla questione della disparità di disciplina tra l'adozione di minori e di maggiorenne, in ordine all'art. 291 c.c., che solo per quest'ultima adozione contempla il limite della differenza d'età di (*) anni tra adottante ad adottato.
In particolare, con la sentenza n. 89 del 1993, la Corte Cost. ritenne infondata la questione in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., in quanto essa era stata formulata sull'erronea premessa della ritenuta identità di situazioni nelle quali verserebbero gli adottandi - nel caso di adozione del figlio del coniuge dell'adottante - tanto che si tratti di adozione ordinaria quanto che si tratti di adozione di minori. La Corte Cost. ritenne che questa premessa non era esatta, in ragione della differente disciplina che caratterizza in modo diverso, per struttura, per funzione e per ampiezza dei poteri attribuiti al giudice, l'adozione di minori rispetto all'adozione di persone di maggiore età.
Con la sentenza n. 500 del 2000, la Corte Cost. si è di nuovo pronunciata sulla medesima questione riguardo agli artt. 2,3 Cost., art. 29 Cost., comma 1 e art. 30 Cost., comma 3, con la seguente motivazione: "Il giudice rimettente, denunciando una ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina del divario minimo di età che deve intercorrere tra l'adottante e l'adottando maggiorenne, requisito che ritiene non superabile mediante una diversa interpretazione del sistema normativo pur rimessa al giudice comune nell'applicazione della legge, indica quale termine di comparazione la regola prevista per l'adozione di minori, sul presupposto che le situazioni siano identiche quando l'adozione riguardi il figlio del coniuge dell'adottante.
Questa premessa è stata già ritenuta inesatta (sentenza n. 89 del 1993), giacchè l'adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto a quelli che caratterizzano l'adozione dei minori. Quest'ultima ha come essenziale obiettivo l'interesse del minore ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si possa sviluppare la sua personalità, in un equilibrato contesto affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori adottivi.
L'adozione di minori è, inoltre, caratterizzata dall'inserimento nella famiglia di definitiva accoglienza e dal rapporto con i genitori adottivi, i quali, assumendo la responsabilità educativa del minore adottato, divengono titolari dei poteri e dei doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei figli. Ciò implica il pieno inserimento del minore nella comunità familiare adottiva e l'obbligo dell'adottante di mantenere, istruire ed educare l'adottato così come è previsto per i figli dall'art. 147 c.c. (richiamato dalla L. n. 184 del 1983, art. 48).
L'adozione di persone maggiori di età si caratterizza in modo diverso. Non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potestà del genitore adottivo, che non assume l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato.
Non mancano, dunque, differenze tra i due istituti idonee a giustificare una diversità di disciplina che consenta solo per l'adozione di minori il superamento del divario di età ordinariamente richiesto tra adottante e adottato, in ragione del raccordo tra l'unità familiare e l'ineliminabile momento formativo ed educativo che caratterizza lo sviluppo della personalità del minore in una famiglia e che solo quella famiglia può assicurare (sentenza n. 89 del 1993). Rimane invece rimessa alla valutazione del legislatore la ponderazione di nuove esigenze sociali, che eventualmente sollecitino una innovazione in questa disciplina".
Ora, in primo luogo, va osservato che la questione di legittimità costituzionale in esame sia infondata riguardo all'asserita disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'adozione di minori poichè la motivazione adottata dalla Corte Cost. è, sul punto, plausibile e non suscettibile di critiche, non essendo emersi profili di valutazione diversi da quelli già esaminati.
Circa gli altri profili d'incostituzionalità lamentati dai ricorrenti, il collegio ritiene che l'art. 291 c.c., sia suscettibile d'interpretazione conforme alle norme costituzionali.
Invero, il giudice investito da un'eccezione di legittimità costituzionale ha il dovere di adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interessata, anche sulla base del diritto vivente, ovvero di esplicitare le ragioni per le quali ritenga invece di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, qualora siano escluse opzioni interpretative conformi alle norme costituzionali.
Premesso ciò, il Collegio ritiene che sia fondato il terzo motivo del ricorso il cui esame prioritario s'impone in via logica, considerato che il primo motivo riguarda, come detto, la questione di legittimità costituzionale, mentre il secondo afferisce alla violazione delle citate norme comunitarie per la mancata disapplicazione dello stesso art. 291 c.c..
Orbene, è stato accertato, e non è contestato, che l'adottante presenta una differenza d'età con l'adottanda di (*), la quale adottanda, figlia della convivente, vive con lui dall'età di (*) anni, formando un nucleo familiare ormai consolidato e compatto da circa trenta anni (l'adottanda ha (*) anni). Ora, la norma dell'art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di (*) anni tra adottante ed adottato appare una evidente ingiusta limitazione e compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, in cui - come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza - ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
In tale mutato contesto sociale, il suddetto limite di (*) anni appare un ostacolo rilevante ed ingiustificato all'adozione dei maggiorenni, un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare in contrasto con l'art. 8 Cedu, interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte affermato che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'art. 8, pone a carico dello Stato degli obblighi positivi dl rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi" (Sentenza CEDU del 13.10.15, su ricorso n. 52557/14).
Al riguardo, è significativo l'orientamento innovatore adottato da questa Corte (Cass., n. 354/99)- e seguito anche dalla giurisprudenza di merito- la quale ha ritenuto che l'art. 291 c.c., correttamente interpretato, esprima il seguente principio: "con riguardo all'adozione di prole del coniuge dell'adottante, nella ipotesi in cui uno dei figli sia minore, l'altro sia divenuto di recente maggiorenne, al fine di non compromettere la realizzazione del valore etico - sociale della unità familiare, garantito dall'art. 30 Cost., commi 1 e 3, va riconosciuto ad entrambi, in quanto provenienti dalla stessa famiglia, il diritto di potersi inserire nel nuovo nucleo familiare del quale fa parte il comune genitore. Pertanto, in tale ipotesi, la disciplina dell'adozione del maggiorenne deve essere attratta nel regime già vigente - ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. b) e comma 5, come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 1990 - per l'adozione del figlio minore del coniuge dell'adottante, che riconosce al giudice il potere di accordare, previo attento esame delle circostanze del caso, una ragionevole riduzione del prescritto divario minimo di età tra adottante e adottato, sempre che la differenza di età tra gli stessi rimanga nell'ambito della imitatio naturae".
Tale pronuncia, sebbene emessa in una causa il cui oggetto era l'adozione congiunta di un minorenne e di un maggiorenne, entrambi figli del coniuge dell'adottante, esprime un principio più generale, applicabile per analogia anche nella fattispecie, venendo in rilievo la medesima ratio, afferente alla tutela dell'unità familiare, garantita dall'art. 30 Cost. e dall'art. 8CEDU, che giustifica il potere discrezionale del giudice di derogare al rigido disposto dell'art. 291 c.c., attraverso una ragionevole riduzione del divario di (*) anni, considerate le circostanze del singolo caso in esame. Peraltro, nel caso concreto, tale riduzione è vieppiù giustificata se si tiene conto del fatto che il divario d'età tra adottante ed adottato è di appena otto mesi inferiore al tetto normativo.
Può dunque affermarsi che si sia formato un diritto vivente che legittima un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 c.c., che tenga conto anche della giurisprudenza unionale secondo cui l'accezione dell'endiadi "vita privata e familiare", di cui all'art. 8 CEDU, è intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona. Infatti, nel caso concreto, i ricorrenti chiedono di concretizzare la lunga convivenza "di fatto" tra adottante a adottanda (quale figlia della convivente dell'adottante) attraverso una riconoscimento formale che suggelli la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta. Precludere, invece, l'adozione in esame, ritenendo insuperabile l'ormai vetusta ed anacronistica volontà legislativa della differenza minima di età di ben (*) anni, costituirebbe espressione di un'interpretazione puramente letterale della norma preclusa nella fattispecie, a parere del collegio, da argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo.
Al riguardo, se è vero che l'interprete non può dare alle parole un significato quale che sia, un particolare rilievo va attribuito al termine "connessione" per ricavare già dell'art. 12 preleggi, comma 1, un'indicazione a favore dell'interpretazione sistematica, facendo riferimento al contesto in cui le locuzioni si trovano e non limitandolo esclusivamente alla legge nella quale sono inserite ma estendendolo all'intero ordinamento giuridico in vigore. Peraltro, la stessa "intenzione del legislatore", cui il predetto art. 12, attribuisce rilievo ai fini dell'interpretazione, è stata prevalentemente intesa in senso oggettivo, imponendo la ricerca di un significato conforme alla ratio legis o meglio alla ratio iuris. A venire in rilievo è piuttosto il canone della coerenza con l'intero sistema normativo, che trova implicita conferma dell'art. 12, comma 2 (per la via dell'evocazione dell'analogia legis e dell'analogia iuris come strumenti per colmare le lacune) e che dovrebbe già guidare l'interprete nella ricerca del significato "conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere". Può altresì affermarsi che il giudice può allontanarsi dal significato che sembrerebbe più immediatamente riconducibile al testo anche per prevenire l'antinomia con il diritto Euro-unitario e costituzionale e dunque evitare la formale disapplicazione della norma in questione.
Tale interpretazione costituzionalmente orientata consente, ancora, di rendere l'art. 291 c.c., compatibile con l'art. 2 Cost., atteso che il divario d'età di (*) anni impedirebbe all'adottato di esercitare appieno i suoi inalienabili diritti alla formazione di un formale nucleo familiare, sulla base di una formazione sociale di fatto ormai consolidatasi nel tempo e caratterizzata da una affectio non dissimile da quella caratterizzante la famiglia fondata sul matrimonio, nonchè con l'art. 3, rimuovendo una ormai irragionevole disparità di trattamento tra l'adottato maggiorenne che abbia con l'adottante una differenza d'età non inferiore ai (*) anni e l'adottante che invece presenti una differenza d'età marginalmente inferiore al tetto legale, considerata la diversa ratio che ispira l'istituto rispetto a quella che mosse il legislatore del codice civile.
Il terzo motivo può ritenersi assorbito dall'accoglimento del terzo.
Per quanto esposto può essere formulato il seguente principio di diritto: "in materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell'applicare la norma che contempla il divario minimo d'età di (*) anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l'art. 30 Cost., alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottando quindi una rivisitazione storico-sistematica dell'istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris".
Per quanto esposto, accolto il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo ed assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine al regime delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020.