Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23469 - pubb. 08/04/2020
Cessione di azienda tra le Banche Venete e Intesa Sanpaolo S.p.A.: determinazione del contenzioso incluso
Tribunale Verbania, 10 Marzo 2020. Est. Vittoria Mingione.
Successione di Intesa Sanpaolo S.p.A. nel contenzioso pregresso – Irrilevanza dell’oggetto del contenzioso, salve le ipotesi espressamente escluse
Successione di Intesa Sanpaolo S.p.A. nel contenzioso avente ad oggetto conto corrente estinto – Estensione del requisito di funzionalità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio
Successione di Intesa Sanpaolo S.p.A. nel contenzioso pregresso – Nuovo giudizio introdotto dopo l’estinzione del giudizio pendente alla data della cessione aziendale
L'art. 3.1.2, lettera b) (vii) del contratto di cessione dell’azienda bancaria menziona espressamente, tra le "Passività Incluse", quelle appunto derivanti da contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di Esecuzione, escludendo dal perimetro della cessione i soli contenziosi non ancora pendenti e quelli riguardanti le "controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati". Non si ritiene, pertanto, condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito, in forza della quale il contenzioso può considerarsi incluso solo se avente ad oggetto attività e passività espressamente incluse, atteso che il contenzioso pregresso, sulla base della chiara formulazione del contratto ed anche della classificazione delle passività nell’ambito del D.L., rappresenta di per sé una categoria ricompresa nell’ambito del genere Passività incluse.
Si ritiene, pertanto, di aderire ad una interpretazione della previsione contrattuale relativa alle passività incluse in forza della quale le posizioni passive derivanti da contenzioso passino ad ISP quando siano oggetto di contenzioso pregresso, a prescindere dall’oggetto della controversia e salve le ipotesi espressamente escluse.
Non è condivisibile la deduzione per cui il debito da restituzione derivante da rapporti estinti non possa essere ricompreso nel perimetro della cessione, perché in caso di rapporto estinto non vi sarebbe il requisito della funzionalizzazione all’esercizio dell’attività di impresa previsto dall’art. 3.1.2 sub a) e b) del contratto di cessione. La funzionalizzazione del rapporto da cui nasce il debito all’esercizio dell’impresa bancaria è un requisito immanente, che discende dalla natura del rapporto da cui trae origine e non viene meno con il venir meno del rapporto. Infatti, il debito da restituzione dedotto, nel caso di specie, nasce dalla illegittima applicazione di oneri e spese su un rapporto di conto corrente. Il rapporto di conto corrente è un rapporto funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria ed il fatto che il rapporto sia estinto non fa venir meno la circostanza che il debito da restituzione tragga origine da una nullità relativa ad un contratto di conto corrente e che sia connesso ed inerente all’esercizio dell’impresa bancaria.
Non vale ad escludere la natura di contenzioso pregresso la circostanza che il giudizio originario (introdotto dalla impresa ricorrente nei confronti di Veneto Banca s.p.a.) si sia estinto e, successivamente, sia stato introdotto nuovamente nei confronti di Intesa San Paolo con ricorso notificato in data 9.05.2019. Infatti, la pendenza del giudizio al momento della esecuzione dell’accordo di cessione ha determinato il passaggio della relativa posizione sostanziale ad Intesa Sanpaolo. La legittimazione processuale segue la relativa posizione sostanziale, non essendo possibile nel nostro ordinamento una dissociazione tra posizione sostanziale e processuale, salvo le ipotesi di sostituzione processuale previste dalla legge. (Riccardo Sappa) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Riccardo Sappa
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