Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23427 - pubb. 27/03/2020

In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento ove un giudice onorario abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione

Cassazione civile, sez. I, 24 Febbraio 2020, n. 4887. Pres. Genovese. Est. Campese.


Procedimenti in materia di protezione internazionale - Udienza di trattazione tenuta da un giudice onorario - Nullità del procedimento - Esclusione - Ragioni



In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, di riforma organica della magistratura onoraria, il giudice  professionale può sempre delegare a quello onorario, anche nei procedimenti collegiali, compiti ed attività compresa l’assunzione di testimoni. (massima ufficiale)


 


Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. O.M. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi (il primo dei quali suddiviso in plurime censure), ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il "decreto" del Tribunale di Ancona del 14 gennaio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Resiste, con controricorso, il Ministero dell'Interno.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne scarsamente credibili le sue dichiarazioni e, comunque, che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l'accoglimento.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) "Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 (definizione del termine rifugiato); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (esame dei fatti e delle circostanze); dell'art. 106 Cost., comma 2, in relazione alla L. n. 46 del 2017, art. 2, L. n. 46 del 2017 (Violazione delle norme relative alla composizione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 (atti di persecuzione); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), (protezione sussidiaria) e dell'art. 122 c.p.c. (uso della lingua italiana); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (criteri applicabili all'esame delle domande); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis (procedura di esame); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6". Si contestano le affermazioni del tribunale a quo in ordine all'accertata insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento, in favore dell'odierno ricorrente, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e si censurano le conclusioni cui il medesimo tribunale era giunto con riguardo all'effettiva situazione politico-sociale della zona di sua provenienza. Si rappresenta, inoltre, che: i) era stata presente all'udienza del 14.11.2018 il G.O.T. Dott.ssa P.F., delegata ad attività determinanti ai fini della decisione, benchè la stessa non facesse parte della Sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Ancona, nè del collegio che aveva poi adottato la decisione oggi impugnata; ii) per confermare la presunzione relativa all'attuale stabilità della Costa d'Avorio, e quindi motivare, in parte qua, la propria decisione, il tribunale suddetto aveva utilizzato una serie di informazioni in lingua inglese, in violazione, dunque, del disposto di cui all'art. 122 c.p.c., che impone l'uso della lingua italiana per il processo;

II) "Art. 360 c.p.c., n. 4 - "Nullità della sentenza o del procedimento", in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (art. 10 Cost., comma 3)", ascrivendosi al tribunale dorico di aver adottato una motivazione meramente apparente nel respingere la richiesta di protezione umanitaria.

2.1. Le descritte, plurime censure rinvenibili nel primo motivo, suscettibili di trattazione unitaria in ragione della loro connessione, sono complessivamente immeritevoli di accoglimento.

2.2. Nella specie, invero, il tribunale anconetano, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha considerato "carente di credibilità" la narrazione dell'odierno ricorrente, che aveva riferito (cfr. pag. 2 del ricorso) di aver abbandonato il proprio Paese (Costa d'Avorio) per sfuggire alle minacce degli appartenenti all'etnia Lobi (contrapposta a quella Koulango, cui appartiene il primo), che gli avevano ucciso padre e fratello.

2.2.1. Ha rilevato, infatti, che, come poteva evincersi dalle risultanze del verbale di sua audizione innanzi alla commissione territoriale, "il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo, luogo), peraltro su fatti essenziali e determinanti l'espatrio. Sul punto è emerso che il ricorrente ha menzionato, senza specificità, i dissapori tra le due etnie, tra cui i Lobi, suoi antagonisti; inoltre, le dichiarazioni sono apparse affette da incoerenza interna e frequenti sono state le contraddizioni su punti principali della storia personale. Da un lato, infatti, afferma che il Re della regione Bouna sia stato protetto dalle Nazioni Unite e dalle forze francesi e risulta tuttora al suo posto; dall'altro lato, riferisce che non avrebbe protezione perchè mero portavoce del Re. Le informazioni acquisite in merito al Paese di origine hanno anche smentito quanto dichiarato dal ricorrente" (cfr. pag. 2 del decreto impugnato), ed ha motivatamente escluso, menzionando le specifiche fonti internazionali consultate (cfr., amplius, pag. 3 del medesimo decreto), che la zona di provenienza (Costa d'Avorio) di quest'ultimo sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Ha parimenti negato, alla stregua delle medesime fonti, la sussistenza dei profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2.3. Questa Suprema Corte, poi, ha ancora recentemente (cfr. Cass. n. 18446 del 2019) chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato), come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 3340 del 2019); il) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori investe le domande formulate ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lettera c) del medesimo decreto, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest'ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità. Va solo aggiunto, quanto all'asserita violazione, nell'utilizzo delle informazioni in lingua inglese, dell'art. 122 c.p.c., che, come già affermato da questa Corte in vicenda affatto analoga a quella odierna, "non viola il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice (nella specie, decreto di diniego di riconoscimento della protezione internazionale a rifugiato) che rechi in motivazione citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese di facile comprensibilità, tali da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti" (cfr. Cass. n. 22979 del 2019), nè il ricorrente deduce specificatamente che dall'utilizzo, nei contenuti limiti di cui si è detto, della lingua straniera sia derivato pregiudizio al suo diritto di difesa.

2.3.1. A tanto deve peraltro aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati...", deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

2.4. Va infine rimarcato, così disattendendosi la specifica doglianza pure formulata nel motivo in esame, che, come chiarito, in vicenda affatto analoga, da Cass. n. 3356 del 2019, - le cui argomentazioni sul punto (corredate anche da ampi richiami alla Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 giugno 2017, in tema di organizzazione delle sezioni che si occupano di procedimenti relativi alla protezione internazionale), condivise da questo Collegio, possono intendersi, per brevità, qui integralmente richiamate - "in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione".

2.4.1. Basterà, del resto, ricordare, che, tra le varie disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116 del 2017 (recante la Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57) entrate in vigore fin dal 15 agosto 2017, l'art. 10 regola i compiti dei giudici onorari all'interno dell'ufficio del processo (in particolare, i commi 10 ed 11 di tale disposizione sanciscono, rispettivamente che, "il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio", e che "il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purchè non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dall'art. 186-bis c.p.c. e art. 423 c.p.c., comma 1, nonchè i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive") e l'art. 11 regola i casi di possibili assegnazione in proprio ai giudici onorari di fascicoli, escludendola per le sole specifiche ipotesi di cui al suo comma 6, tra le quali non rientrano i procedimenti come quello oggi in discussione.

2.4.2. In ogni caso, e da ultimo, il ricorrente non spiega, in questa sede, quale concreto pregiudizio al suo diritto di difesa sia derivato dall'asserito (ma, come appena detto, insussistente) vizio processuale.

2.5. In sintesi, quanto oggi esposto da O.M., argomentando le censure in esame, si risolve, sostanzialmente - benchè formalmente prospettate come vizio di violazione di legge - in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

3. Parimenti infondato è il secondo motivo.

3.1. Invero, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 14 gennaio 2019), ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

3.2. La semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui, con motivazione affatto esaustiva e corredata da richiami a pertinenti pronunce di legittimità, ha negato al ricorrente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis - cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 - di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6) consente agevolmente di escludere che il Tribunale di Ancona sia incorso nel vizio ascrittogli con la censura in esame, la quale si rivela essenzialmente volta (al pari di quanto si è detto in relazione a quelle di cui al primo motivo) ad un inammissibile riesame del merito.

4. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna O.M. al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020.