Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23102 - pubb. 30/01/2020

Il giudice deve rispettare i minimi e i massimi ma non anche attribuire al professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto

Cassazione civile, sez. VI, 12 Novembre 2019, n. 29212. Pres., est. Adriana Doronzo.


Avvocato - Onorari - Tariffe professionali - Liquidazione - Criteri ex art. 2233 c.c. - Discrezionalità del giudice - Esclusione relativamente alle tariffe fisse - Determinazione vincolante da parte del professionista - Esclusione



In tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l'oggetto principale dell'obbligazione del proprio cliente. (massima ufficiale)


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