Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22722 - pubb. 20/11/2019

Rinuncia dell'avvocato al diritto al compenso non inferiore ai minimi tariffari

Cassazione civile, sez. II, 14 Ottobre 2019, n. 25830. Pres. Giusti. Est. Cosentino.


Avvocato - Onorari - Tariffe professionali - Minimi tariffari ex art. 24 della l. n. 794 del 1942 - Rinuncia - Ammissibilità - Condizioni - Conclusione di convenzione in deroga ai minimi - Rinuncia “in re ipsa” - Esclusione



La rinuncia dell'avvocato al diritto al compenso non inferiore ai minimi tariffari inderogabili ex art. 24 I. n. 794 del 1942 postula la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell'oggetto della rinuncia medesima e si risolve in una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso in misura inferiore ai minimi; cosicché detta rinuncia, pur potendo manifestarsi per fatti concludenti, non può ravvisarsi "in re ipsa" nel fatto stesso della conclusione della convenzione che direttamente o indirettamente deroga a tali minimi. (massima ufficiale)


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