Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22638 - pubb. 06/11/2019
Trascrizione del pignoramento a cura del creditore procedente e deposito nota di trascrizione
Tribunale Bari, 01 Luglio 2019. Est. Laura Fazio.
Esecuzione forzata - Espropriazione immobiliare - Trascrizione del pignoramento a cura del creditore procedente - Deposito nota di trascrizione - Inapplicabilità del termine quindicinale ex art. 557 II co., c.p.c. - Termine finale per il deposito
Esecuzione forzata - Espropriazione immobiliare - Trascrizione del pignoramento a cura del creditore procedente - Deposito nota di trascrizione oltre il termine quindicinale ex art. 557 II co., c.p.c. - Efficacia del pignoramento
Esecuzione forzata - Espropriazione immobiliare - Deposito della documentazione ex art. 557 II co., c.p.c. - Attestazione di conformità contenuta in documento separato: ammissibilità
Nell’ipotesi in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto direttamente il creditore procedente, quest’ultimo dovrà depositare la nota di trascrizione “non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, senza dover rispettare il termine di quindici giorni di cui all’art. 557 II co., c.p.c., previsto per il deposito telematico delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento. In ogni caso la copia conforme della nota di trascrizione dovrà essere depositata entro il termine per la presentazione dell’istanza di vendita ovvero non oltre l’udienza fissata per la vendita.
Nel caso in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, la sanzione dell’inefficacia del pignoramento è dettata esclusivamente con riguardo all’omesso o tardivo deposito dei soli atti menzionati dal terzo comma dell’art. 557, c.p.c. (titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento) e non per il deposito della nota di trascrizione, non avendone il creditore procedente la disponibilità.
L’attestazione di conformità agli originali del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione può essere contenuta in un documento separato, firmato digitalmente dall’avvocato del creditore procedente, contenente l’attestazione del deposito e la dichiarazione di conformità agli originali. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
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