Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22512 - pubb. 15/10/2019

Alla Regione non spetta il privilegio per la tassa automobilistica

Tribunale Vicenza, 24 Aprile 2019. Pres. Limitone. Est. Ricci.


Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Regione – Ente locale – Esclusione – Tassa automobilistica – Privilegio – Non spettanza



La Regione non è un Ente locale, bensì un Ente territoriale, sicché non spetta il privilegio previsto per gli Enti locali sul credito della Regione per il pagamento della tassa automobilistica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


N. R.G. 1453/2019

La REGIONE VENETO propone opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO Q.M. S.R.L. FALLIMENTO M. GROUP SRLS contestando l’esclusione del privilegio ex art. 2752 comma 3 c.c. sul credito insinuato per € 2.801,30 e derivante dall’omesso pagamento di tasse automobilistiche.

La decisione del G.D. in senso difforme dalla proposta del curatore, è stata, infatti, nel senso di ammettere la somma al chirografo, rilevando l’estraneità della REGIONE al novero degli Enti Locali e l’impossibilità di operare una estensione analogica dei privilegi.

L’opponente argomenta invece che il mancato riferimento testuale ai tributi regionali nell’art. 2752 comma 3 c.c. deriverebbe unicamente dall’anteriorità temporale della disposizione rispetto all’istituzione delle Regioni e non vincolerebbe oggi l’interprete. Invoca quindi un’interpretazione estensiva della disposizione, consentita anche in materia di privilegi quando si riscontri uniformità di ratio legis (che, nel caso in esame, sarebbe quella necessità di rafforzare il sistema impositivo dello Stato e degli enti territoriali). Invoca poi il principio generale di equiparazione in materia fiscale tra Stato ed Enti territoriali minori, nonché il riconoscimento giurisprudenziale del privilegio con riguardo alla Provincia Autonoma di Trento, che svolge in materia le stesse funzioni delle Regioni ordinarie. Cita infine precedenti, di merito e di legittimità, favorevoli al riconoscimento del privilegio, tra i quali la recente Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21007 del 2017, nonché i decreti n. 11160/2017 del 19.12.2017 (in R.G. 10072/2016) e 7613/2018 del 12.09.2018 (in R.G. 8898/2016) di questo stesso Tribunale. In subordine, invoca chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità dell’art. 2752, ultimo comma c.c., in riferimento agli artt. 3, 5, 24 e 119 Cost., nella parte in cui non fa riferimento ai crediti derivanti da omesso versamento di tributi regionali e, in particolare, alla c.d. tassa automobilistica.

 

Considerato in diritto

Il Tribunale, ponendosi in consapevole dissenso rispetto alla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente e rimeditando l’orientamento espresso nei due precedenti citati, ritiene non assistito dal privilegio di cui all’art. 2752 comma 3 c.c. il credito derivante da omesso versamento di tributi regionali, in particolare della tassa automobilistica.

L’ordinanza della Cassazione citata dalla ricorrente (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21007 del 2017) non appare persuasiva nel suo iter motivazionale. Si limita, infatti, a riportare le argomentazioni delle precedenti pronunce di legittimità che avevano riconosciuto il privilegio relativamente, però, alla tassa automobilistica della Provincia di Trento (istituita con la legge provinciale n. 10 del 1998), osservando che “solo per la provincia autonoma di Trento spetta la tassa automobilistica alla Provincia e non alla Regione”. Non viene però esplicitato, né appare in alcun modo desumibile dal testo, il passaggio logico che ha portato la S.C. ad estendere alla Regione Lombardia un privilegio che il testo dell’art. 2752 comma 3 c.c. riferisce ai soli enti locali, e che proprio in quanto tale è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento dalle stesse sentenze citate (Cass. Sez. I nn. 13301 del 26/07/2012 e 3134 del 17/2/2016).

Anche la disposizione di interpretazione autentica (l’art. 13, comma 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 20) ivi richiamata, che impone di considerare il riferimento alla “legge per la finanza locale” come effettuato a tutti i tributi comunali e provinciali (e non, come in precedenza si riteneva, al solo R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 - Testo unico per la finanza locale), se può effettivamente supportare l’estensione del privilegio alla tassa automobilistica di una provincia autonoma, non offre alcuna argomentazione per operare la medesima estensione ad un tributo regionale. Anzi, proprio la non menzione dell’Ente Regione in una disposizione avente l’espresso scopo di chiarire la portata significativa della norma porta a concludere per l’esistenza di una permanente volontà del legislatore di escluderlo dal privilegio.

Ad analoghe conclusioni si può pervenire attraverso la lettura del testo legislativo fondamentale in materia di Enti Locali, cioè il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), avente ad oggetto “i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali”. L’art. 2 comma 1 del T.U.E.L. - disposizione che, seppur dettata al fine di determinare l’oggetto dell’intervento normativo, può considerarsi di valenza trasversale nell’ordinamento - definisce quali enti locali “i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni”. Non, quindi, le Regioni, cui può essere riferita la diversa e più generica qualificazione di “ente territoriale”. Tra “ente territoriale” ed “ente locale” sussiste dunque un rapporto di genere a specie, il primo indicando unicamente quegli enti che hanno carattere esponenziale degli interessi di una data comunità stanziata sul territorio, il secondo gli specifici enti di cui all’art. 2 comma 1 T.U.E.L.

Poste dette premesse, non si condivide nemmeno l’iter argomentativo di cui ai precedenti di merito di questo stesso Tribunale (decreti n. 11160/2017 del 19.12.2017 (in R.G. 10072/2016) e 7613/2018 del 12.09.2018), che rilevando un contrasto tra la rubrica dell’art. 2752 c.c. (che parla di “enti locali”) e il corpo della disposizione (che si riferisce invece a province, comuni e alla “finanza locale”), valorizza la – ipotizzata - più ampia portata significativa della prima. In realtà, non si riscontra alcuna contraddizione: tanto la rubrica, quanto – in via mediata - il corpo della disposizione si riferiscono ad un concetto (gli “enti locali”) cui non può essere in alcun modo ricondotto l’ente regionale, attesa l’insuperabile necessità di dare ai termini, specie a quelli che evocano un concetto giuridico altrove puntualmente definito, il loro proprio significato. Non si ignora, certo, l’indubbia evoluzione dell’ordinamento nel senso di una sempre più profonda emersione dei principi di autonomia, sussidiarietà e decentramento di cui sono espressione una pluralità di norme Costituzionali (artt. 5, 114, 119). Ma è proprio in questo contesto che si colloca il T.U.E.L., contenente la norma definitoria del concetto di “ente locale” sopra richiamata, che non può quindi essere considerata il portato di un diverso e mutato contesto storico e ordinamentale, meritevole di adattamento.

La valorizzazione dei livelli di governo più prossimi al cittadino, anche sotto il profilo dell’autonomia di entrata e di spesa (art. 119 Cost.) non implica affatto, quale logica ed indefettibile conseguenza, la necessaria equiparazione tra i regimi giuridici dei tributi relativi ai diversi ambiti territoriali. La maggiore rilevanza riconosciuta agli ordinamenti regionali e locali dalle recenti riforme costituzionali non ha infatti del tutto eliso le differenze esistenti tra gli enti. Come rilevato da Corte Cost. 24.07.2003, n. 274, “lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro”. Ugualmente, non appare irragionevole il diverso regime applicabile alla tassa automobilistica delle Regioni ordinarie (sfornita di privilegio), rispetto a quella della provincia autonoma di Trento (cui il privilegio è estendibile, in quanto tributo di un “ente locale”). Quest’ultima, pur avendo ad oggetto il medesimo presupposto impositivo, è da considerarsi un diverso tributo, in quanto irrogato e riscosso da un diverso ente e regolato da una diversa normativa (legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), che richiama la normativa ordinaria (il T.U. 59 del 05.02.1953) solo “in attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale”.

Si rileva, infine, che anche la sentenza della Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24738 del 08/10/2018 (Rv. 650764 - 01), che ha riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2752 c.c. in favore dell’Autorità Portuale di Civitavecchia nulla consente di desumere circa la questione oggetto del presente giudizio. L’intero iter argomentativo della pronuncia citata si incentra infatti sui – qui non rilevanti – concetti di “tassa” e “imposta” e sulla possibilità di estendere il privilegio alle prime, mediante una interpretazione estensiva. Nessuna argomentazione attiene però alla natura del soggetto beneficiario né viene chiarito espressamente dal giudice di legittimità quale privilegio tra quelli di cui all’art. 2752 c.c. debba riconoscersi all’autorità portuale. Proprio le argomentazioni spese dalla S.C. portano ad escludere si tratti del privilegio di cui al 3° comma qui in rilievo, che menziona espressamente i crediti per “tasse” tra quelli assistiti dal privilegio e non avrebbe necessitato di alcuna interpretazione estensiva.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per operare un’interpretazione estensiva o “costituzionalmente orientata” dell’art. 2752 c.c. che abbracci anche la Tassa Automobilistica, essendo l’esclusione motivata non in ragione del tipo di tributo (tassa o imposta) ma dell’Ente irrogatore.

Per le motivazioni esposte si rigetta l’opposizione.

Ugualmente, si rigetta la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, che sarebbe destinata, ad avviso del Tribunale, ad un rigetto per manifesta infondatezza, non rinvenendosi nella disposizione i profili di ingiustificata disparità di trattamento rappresentati dalla REGIONE ricorrente.

Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione del FALLIMENTO opposto.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da REGIONE VENETO nei confronti di FALLIMENTO Q.M. S.R.L.:

·         Rigetta l’opposizione

Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.04.2019.