Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22182 - pubb. 26/07/2019

E’ sanzionabile ex art. 96, comma 3, c.p.c. la condotta che, per dolo o colpa (anche non grave), produca l’eccessivo allungamento dei tempi processuali

Tribunale Roma, 20 Dicembre 2018. Est. Ciufolini.


Opposizione a precetto – Temerarietà – Condanna ex art. 96 comma III c.p.c. – Pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c – Pronuncia ex art. 80bis c.p.c. disp. att.



E’ sanzionabile ex art. 96, comma 3, c.p.c. quella condotta processuale che, per dolo o colpa (anche non grave), produca l’allungamento eccessivo dei tempi processuali.

Poiché la disposizione in esame costituisce materia di interesse pubblicistico, in caso di soccombenza il giudice può liberamente applicare, anche d’ufficio, la predetta sanzione, la cui caratteristica di disposizione punitiva legittima è fatta salva purchè non abbia una specifica connotazione di eccessività vietata nel regolamento comunitario 864/2007 n. 32, nei casi in cui venga dolosamente o colposamente introdotta una lite temeraria la cui prerogativa è l’aperta violazione del principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo.

[Nel caso concreto, la condanna al risarcimento ex art. 96 III comma c.p.c. è stata pronunciata con sentenza già in prima udienza.] (Pietro Morrone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pietro Morrone


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