Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22011 - pubb. 02/07/2019

Limiti alla retroattività della l. 22 dicembre 2017 n. 219 in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento

Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 2019, n. 12998. Est. Caiazzo.


Consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Retroattività – Esclusione – Disciplina transitoria – Direttive di trattamento terapeutico anteriori all’entrata in vigore della legge – Applicabilità – Condizioni



La l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è priva di efficacia retroattiva e non si applica dunque alle manifestazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse in data anteriore all'entrata in vigore della legge (31 gennaio 2018), fatta salva l'ipotesi, prevista dall'art. 6 della legge, in cui la volontà del disponente sia stata manifestata in documenti depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della stessa data; ne consegue che la legge nuova è inapplicabile alle direttive anticipate di trattamento terapeutico che siano state, come nella specie, formulate in sede di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408, comma 1, c.c. prima dell'entrata in vigore della legge e che siano contenute in una scrittura privata personalmente conservata dall'interessato. (massima ufficiale)


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