Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21820 - pubb. 08/06/2019

Responsabilità civile dei notai per utilizzo di procacciatori di clienti

Cassazione civile, sez. II, 12 Marzo 2019, n. 7016. Est. Scalisi.


Notai - Utilizzo dell’opera di procacciatori di clienti - Illecito disciplinare ex art. 147 della legge notarile - Successione di leggi nel tempo - Condotta sanzionata - Sussistenza - Fattispecie



In materia di responsabilità civile dei notai, l'utilizzo di procacciatori di clienti da parte del notaio costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. c), della legge notarile anche in seguito alla modifica introdotta con la l. n. 124 del 2017. Peraltro, l'illecito disciplinare è soggetto alle norme vigenti al tempo della sua commissione, restando irrilevante la loro successiva abrogazione o modificazione in senso favorevole all'incolpato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva sanzionato il notaio per avere appaltato a una società, nella vigenza della normativa precedente alla modifica del 2017, un servizio stabile di procacciamento di clientela inclusivo dello svolgimento di attività di studio delle questioni giuridiche connesse alla redazione degli atti pubblici da stipulare, le cui bozze venivano dalla stessa predisposte). (massima ufficiale)


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