Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21368 - pubb. 13/03/2019

Sciopero degli avvocati e imputato in stato di custodia cautelare

Corte Costituzionale, 27 Luglio 2018, n. 180. Est. Amoroso.


Avvocati - Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze - Imputato in stato di custodia cautelare - Incostituzionalità



La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato in data 4 aprile 2007 dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 – nel regolare, all’art. 4, comma 1, lettera b), l’astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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