Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21066 - pubb. 15/01/2019

Riconoscimento di figlio naturale e rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore

Cassazione civile, sez. I, 03 Gennaio 2003, n. 14. Est. Maria Gabriella Luccioli.


Minore infrasedicenne - Raggiungimento della maggiore età nel corso del processo - Cessazione della materia del contendere



In tema di riconoscimento di figlio naturale, l'art. 250 cod. civ. che, nell'ipotesi di minore infrasedicenne, subordina la possibilità del secondo riconoscimento al consenso del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato, dispone altresì che al compimento del sedicesimo anno il minore divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del secondo genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo della efficacia del riconoscimento stesso. Ne consegue che il raggiungimento da parte del minore della "maggiore età" ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio determina il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell'altro genitore e, in difetto, dell'intervento del giudice. (Nel caso di specie la S.C., preso atto del compimento del sedicesimo anno del minore, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata). (massima ufficiale)


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