Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21015 - pubb. 31/12/2018

Condono fiscale: deve essere disapplicato l'art. 9 bis della l. 289/2002 che consente la definizione dei rapporti fiscali escludendo le sanzioni per ritardato od omesso versamento dell'IVA

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 31 Ottobre 2018, n. 27822. Est. Federici.


Condono fiscale - Misure clemenziali in tema di IVA - Contrasto con il diritto unionale - Conseguenze



In tema di condono fiscale, le misure con le quali lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell'IVA devono ritenersi incompatibili, anche rispetto alle sanzioni, con la disciplina comunitaria per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto europeo: ne deriva che deve essere disapplicato l'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 che consente la definizione dei rapporti fiscali escludendo le sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell'IVA. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale