Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20970 - pubb. 20/12/2018

Gli effetti della separazione personale dei coniugi cessano soltanto col fatto della coabitazione

Cassazione civile, sez. II, 23 Gennaio 2018, n. 1630. Est. Scarpa.


Separazione con addebito - Cessazione degli effetti per sopravvenuta riconciliazione - Allegazione e prova specifica del ripristino della convivenza - Necessità



In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Ne consegue, che passata in giudicato la sentenza di separazione personale con addebito reciproco, il coniuge superstite al fine di far valere diritti successori, è tenuto ad allegare specificamente l'avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale. (massima ufficiale)


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