Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20935 - pubb. 14/12/2018
Trascrizione del matrimonio canonico richiesta da un solo coniuge prima della morte dell’altro, ma eseguita dopo il suo decesso
Cassazione civile, sez. I, 12 Marzo 2018, n. 5894. Est. Loredana Nazzicone.
Trascrizione eseguita su ordine del tribunale – Accoglimento di opposizione a rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di procedervi – Azione di accertamento della nullità ex art. 16, l. n. 847 del 1929 – Ammissibilità – Condizioni – Limiti
Trascrizione richiesta da un solo coniuge prima della morte dell’altro, ma eseguita dopo il suo decesso – Ammissibilità – Conoscenza e non opposizione del coniuge non richiedente la trascrizione – Verifica in riferimento al momento in cui la trascrizione è stata richiesta – Necessità
Nell'ipotesi di trascrizione del matrimonio canonico, eseguita dall'ufficiale di stato civile su ordine del tribunale, adito con ricorso di un solo nubendo in sede di procedimento camerale, ai sensi degli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione può agire con l'azione ordinaria di cognizione di cui all'art. 16 della legge n. 847 del 1929, volta all'accertamento della nullità della trascrizione stessa, allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro - espresso o tacito - dell'altro coniuge, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta la trascrizione all'ufficiale di stato civile, in origine disattesa. (massima ufficiale)
La conoscenza e la non opposizione alla richiesta di trascrizione tardiva del c.d. matrimonio concordatario proposta dall'altro coniuge, di cui all'art. 8, l. n. 121 del 1985, che ha reso esecutivo il c.d. nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, devono verificarsi in riferimento al momento in cui la trascrizione è stata richiesta. Qualora la verifica risulti positiva, può precedersi alla trascrizione tardiva, non rilevando la successiva morte del coniuge che non si era opposto, sebbene verificatasi prima che la trascrizione fosse eseguita. (massima ufficiale)
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