Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20494 - pubb. 19/09/2018
Minore straniero albanese affidato con atto notarile a parente residente in Italia e competenza per la nomina del tutore
Tribunale Mantova, 26 Luglio 2018. Est. Alessandra Venturini.
Minore straniero di nazionalità albanese affidato con atto notarile a parente entro il quarto grado residente in Italia - Nomina del tutore - Competenza del Giudice Tutelare - Sussistenza
Il minore di nazionalità albanese affidato con atto notarile dai suoi genitori a parente entro il quarto grado residente in Italia deve ritenersi privo di rappresentanza nel territorio italiano ma non di assistenza sicché lo stesso non può considerarsi minore straniero non accompagnato ai sensi dell’art. 2 della legge 7-4-2017 n. 47: ne consegue che competente alla nomina del tutore è il Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 343 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE DI Mantova
IL GIUDICE TUTELARE
Vista la richiesta di nomina di tutore depositata da H. A., nata a L. D. (Albania) il X.XX.XXXX, in favore del minore T. L., nato a D. (Albania) l’X.XX.XXXX, residente in V. (MN) via C. A. n. 44 int. 9, alla quale il minore è stato affidato dai genitori di quest’ultimo, come da dichiarazione notarile allegata all’istanza;
rilevato:
che il minore è stato affidato dai genitori, residenti in Albania, alla cugina paterna, residente in Italia, coniugata con F. A.;
che ai sensi dell’art. 343 c.c. deve essere aperta la tutela di minori anche nelle ipotesi in cui “ per altre causa i genitori non possono esercitare la responsabilità genitoriale”;
che fra le cause di impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale deve ritenersi compresa anche la stabile lontananza e residenza dei genitori in altro Stato;
che il minore, pur legittimamente affidato a parente entro il quarto grado, si trova nel territorio dello Stato privo di rappresentanza;
ritenuto che pertanto nel caso ricorrono i presupposti per disporre l’apertura della tutela nei confronti del minore;
che prima di provvedere alla nomina del tutore il minore deve essere sentito ai sensi dell’art. 348 c.c.;
visti gli artt. 343 e ss. c.c.
DICHIARA
aperta la tutela nei confronti del minore T. L., nato a D. (Albania) l’X.XX.XXXX;
fissa per l’audizione del minore, della ricorrente H. A. e del marito di quest’ultima, F. A., l’udienza del 5.09.2018 ad ore 12.30.
Richiede al Servizio Sociale del Comune di V. (MN) relazione relativa all’idoneità di H. A. ad assumere l’incarico di tutore del minore sopra indicato e sulle delle condizioni di vita del relativo nucleo familiare nonché di verificare se vi sia altro parente del minore (o componente del nucleo familiare, e in particolare il marito F. A.) idoneo e disponibile ad assumere l’incarico di protutore e di trasmettere entro il 3.09.2018 relazione relativa, con indicazione delle esatte generalità e residenza, invitandolo a comparire all’udienza sopra indicata.
Richiede al Comando CC di V. (MN) di fornire, entro il 3.09.2018 informazioni circa la condotta di vita di H. A. e del marito F. A., nonché in ordine alla loro idoneità a svolgere la tutela del predetto minore, con gli stessi attualmente convivente.
Riserva all’esito ogni ulteriore provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni.
Si trasmetta al Servizio Sociale e al Comando CC di V. anche a mezzo fax.
Mantova, lì 26.07.2018
IL GIUDICE TUTELARE
dott. Alessandra Venturini