Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20450 - pubb. 11/09/2018
Pignoramento di beni strumentali dell’artista: la prevalenza del capitale va rapportata al superiore valore dell’attività intellettuale
Tribunale Pisa, 05 Giugno 2018. Est. Mercadante.
Esecuzione forzata – Pignoramento – Di beni strumentali per l’attività lavorativa – Accertamento del superamento del limite del quinto – Valutazione dei beni pignorati in rapporto all’attività – Professione artistica dell’esecutato – Valore superiore a quella del lavoro fungibile – Affermazione
Per quanto riguarda un artista, il rapporto tra dotazione di capitale e valore dell’attività personalmente prestata deve essere riguardato senza conferire all’opera dell’uomo un valore “fungibile” e pregiudizialmente dozzinale. Il valore economico del lavoro artistico svolto ad elevati livelli non può essere considerato economicamente equivalente a quello del lavoro fungibile e non qualificato applicato a mansioni ripetitive e standardizzate.
[In applicazione di tale principio, il Tribunale, riconoscendo evidenti e notevoli qualità artistiche nell’esecutato, ha ritenuto il valore della sua opera superare di gran lunga quello dei beni a lui pignorati, così dichiarando illegittimo il pignoramento eseguito nella misura eccedente i limiti del quinto.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Paolo Feroci
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