Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2034 - pubb. 24/02/2010
Promotore finanziario cancellato dall’albo e responsabilità della SIM
Tribunale Torino, 18 Marzo 2008. Est. Stefania Tassone.
Promotore finanziario – Responsabilità della S.I.M. – Sussistenza del mandato – Necessità.
Poiché la responsabilità cd. oggettiva della società di intermediazione mobiliare per il fatto illecito del promotore è configurabile solo ove il soggetto che ha cagionato il danno a terzi sia, al momento del verificarsi dell’evento dannoso, promotore della società o comunque legato ad essa, tale responsabilità non è configurabile qualora il medesimo sia stato cancellato dall’albo dei promotori finanziari e non risulti che egli abbia agito su richiesta e per conto della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Andrea Arreghini
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