Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20117 - pubb. 06/07/2018

La penale di estinzione anticipata rileva ai fini usura solo perché promessa

Tribunale Chieti, 13 Giugno 2018. Est. Valletta.


Usura pattizia del contratto di mutuo per il TEG promesso in caso di eventuale estinzione anticipata – Rilevanza ai fini usura della penale per l’estinzione anticipata per il solo fatto di essere stata pattuita – Conseguente gratuità del mutuo – L’omissione dell’ISC, la discrasia tra l’ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato o la mancanza del documento di sintesi danno luogo all’applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB



Ai sensi della legge antiusura ed ai fini della conseguente non debenza di qualsiasi interesse come disposto dall’art. 1815 c.c. e dalla legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, il CTU deve valutare l’eventuale usurarietà del contratto di mutuo tenendo conto che si qualificano usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Nella valutazione della usurarietà, il CTU deve procedere confrontando le soglie fissate dalla Banca d’Italia nel periodo di riferimento con il tasso contrattuale, determinandolo maggiorando il T.A.N. contrattualizzato delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito e, in caso di riscontrata usurarietà, dovrà azzerare qualsiasi addebito per interessi, spese, commissioni.

Il costo promesso per l’estinzione anticipata va computato nel riscontro dell’usurarietà perché: non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare; la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto; trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi.

In conclusione, il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura in quanto è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare all'intermediario; è un costo collegato alla erogazione del credito; è un costo che non consiste in una imposta o tassa da pagare.

Ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto; qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione).

In caso di mancata allegazione dell’ISC e/o di sensibile inesattezza di quello indicato (non tenendo cioè conto di scostamenti contenuti nell’ambito di qualche centesimo di punto percentuale) e/o di mancata allegazione del documento di sintesi, il CTU deve procedere ex art. 117 u.c. TUB alla sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo di cui all’art. 117 – 7° comma TUB. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


Il testo integrale


 


Testo Integrale