Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19940 - pubb. 13/06/2018

Rilevanza e prova della irreparabilità del danno per la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado e necessaria partecipazione delle parti al procedimento di mediazione disposto dal giudice

Appello Napoli, 09 Maggio 2018. Est. Ilaria Pepe.


Procedimento civile – Appello – Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di I grado – Presupposti – Mancata specificazione e prova del periculum in mora – Rigetto

Mediazione disposta dal giudice – Obbligatorietà della partecipazione della parte personalmente



Per l’adozione del provvedimento di inibitoria i presupposti del fumus boni juris (in termini di prognosi favorevole all’appellante dell’esito del giudizio) e del periculum in mora (in termini di pericolo di un grave pregiudizio derivante dal soccombente dall’esecuzione della sentenza) devono ricorrere cumulativamente e non alternativamente.
Se è vero, infatti, che è astrattamente ipotizzabile che integri un pregiudizio di per sé grave l’esecuzione di una sentenza, il gravame presenta una prognosi di accoglimento assolutamente favorevole, è parimenti vero che ciò non comporta automaticamente che detto danno sia anche irreparabile (ossia insuscettibile di riparazione integrale in caso di successivo accoglimento del gravame).
Invece è proprio tale irreparabilità, in uno alla serietà del pregiudizio ed alla prognosi favorevole dell’esito dell’impugnazione, che può giustificare una deroga al generale principio dell’esecutività delle sentenze di primo grado, tenuto conto, essendo la delibazione destinata a sfociare in un provvedimento non impugnabile, è a maggior ragione opportuno procedere ad una ponderazione globale di tutti i contrapposti interessi.
Va pertanto rigettata l’inibitoria fondata sulla mera esecuzione di sentenza ingiusta ovvero non accompagnata, a fronte della modestia degli importi oggetto della condanna, da un’adeguata prova della ricorrenza dell’irreparabilità del danno, deducendo e dimostrando che la s.r.l. creditrice ha delle significative perdite di esercizio e che le persone fisiche non hanno fonti di reddito capaci di far fronte ad un eventuale debito per la restitutoria di circa 10.000,00 euro.
Avuto riguardo alla natura della causa, al valore della lite ed alle questioni di diritto che vengono in considerazione, sussistono i presupposti per disporre l’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 28/10, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Al riguardo occorre sottolineare che il tentativo di mediazione non può considerarsi assolto mediante la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, posto che i difensori sono già conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione, ma solo con la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti di potere di conciliare. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Stefano Vitale


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