Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18962 - pubb. 06/02/2018
Fallimento dell'holding occulta, decorrenza del termine annuale ex art. 10 l.f. e caratteristiche dell'attività di direzione e coordinamento
Appello Venezia, 19 Dicembre 2017. Est. Rita Rigoni.
Fallimento - Dichiarazione - Diritto di difesa dell'imprenditore - Modalità di attuazione
Fallimento - Dichiarazione - Reclamo - Violazione del diritto di difesa dell'imprenditore - Oneri di allegazione
Fallimento - Dichiarazione - Competenza - Sede principale dell’impresa - Residenza e luogo di svolgimento dell'attività del socio - Irrilevanza
Fallimento - Dichiarazione - Competenza - S.d.f. occulta
Fallimento - Dichiarazione - Termine di un anno dalla cessazione dell'attività - Beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione al registro imprese
Fallimento - Dichiarazione - Termine di un anno dalla cessazione dell'attività - Compimento di operazioni identiche a quelle poste in essere nell'esercizio dell'impresa
Direzione e coordinamento di società - Responsabilità - Prescrizione - Decorrenza del termine
Società di fatto holding - Fallibilità - Requisiti
Direzione e coordinamento di società - Caratteristiche - Esercizio effettivo di ingerenza qualificata nella gestione di una o più società - Comportamenti estranei alla sfera della corretta gestione
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti.
Il diritto di difesa del fallendo va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e cautelare, e ciò comporta che egli debba essere informato sia dell'iniziativa assunta nei suoi confronti che degli elementi posti a base dell'instaurato procedimento, e possa così svolgere compiutamente la propria difesa, anche eventualmente avvalendosi dell'assistenza di difensori. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
Il reclamante ha l’onere di precisare, pena l'inammissibilità del reclamo stesso per difetto di interesse e per non rispondenza al modello legale di impugnazione, le attività che, in conseguenza della nullità derivante dalla dedotta violazione del diritto di difesa, gli sono state precluse. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
Ai sensi dell’art. 9 l.f., competente per la dichiarazione di fallimento è il luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente l’attività direttiva ed amministrativa e vengono dunque individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, restando, pertanto, irrilevante l'indagine sul luogo di residenza e di attività del socio, trattandosi di soggetto giuridico distinto. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
La competenza per territorio in relazione all’istanza di fallimento di una s.d.f. occulta va individuata in riferimento al luogo in cui la stessa ha assunto le scelte direttive e strategiche di gestione delle società eterodirette. Trattandosi di sdf occulta, in quanto tale priva di una sua sede legale, secondo una presunzione iuris tantum, tale luogo va fatto coincidere con quello in cui hanno sede le società eterodirette, salvo che tale presunzione non superata attraverso la prova di una diversa sede effettiva. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e, dall'altro, i creditori ed il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
La cessazione dell'attività di impresa, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 I. fall.), presuppone che nel detto periodo non vengano compiute operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in essere nell'esercizio dell'impresa. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
Al fine di determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell’azione contemplata dall’art. 2497 c.c. occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dalla condotta del debitore e, dunque, individuare il momento in cui si è verificata l’incapienza del patrimonio della società eterodiretta in conseguenza dell’illecita condotta della holding. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
La società di fatto "holding" esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di altre società ed è, pertanto, autonomamente fallibile, a prescindere dalla sua esteriorizzazione mediante la spendita del nome, ove sia insolvente per i debiti assunti, ivi comprese le obbligazioni risarcitorie derivanti dall'abuso sanzionato dall'art. 2497 c.c., nonché al danno così arrecato all'integrità patrimoniale delle società eterodirette e, di riflesso, ai loro creditori. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
L'attività di direzione e coordinamento consiste nell'esercizio effettivo di un'ingerenza qualificata nella gestione di una o più società, espressione di una posizione di potere tale da incidere stabilmente nelle scelte gestorie e operative dei singoli organi amministrativi e tuttavia concretizzata in comportamenti estranei alla sfera della corretta gestione societaria e imprenditoriale, animati dal perseguimento di interessi propri o di terzi. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio
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