Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18954 - pubb. 01/07/2010

.

Appello Salerno, 19 Gennaio 2018. .


Scientia decoctionis ed esenzione ex art. 67 co. III lett. a) l.f. nella revocatoria fallimentare – Dimostrazione presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis) – Procedimento di valutazione delle presunzioni – Natura di operatore economico qualificato



La prova della scientia decoctionis che grava sulla Curatela nella revocatoria ex art. 67 co. II L.F. ha per lo più natura presuntiva; il procedimento di valutazione delle presunzioni è scindibile in due momenti.
Vanno infatti prima vagliati tutti gli elementi indiziari con eliminazione di quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservazione di quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; poi, gli elementi isolati dovranno essere valutati complessivamente al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (cfr. Cass. Sez. VI, 2/03/2017, n. 5374; Sez. 1, Ordinanza n. 26061 del 02/11/2017; Sez. V, 6/06/2012, n. 9108; Sez. I, 13/10/2005, n. 19894).
Ancorché la valutazione degli indizi vada compiuta in relazione alla conoscenza effettiva e non meramente potenziale del terzo circa lo stato di insolvenza dell’impresa, è comunque rilevante anche la mera conoscibilità delle condizioni economiche dell’imprenditore, secondo un giudizio ex ante che consenta l’individuazione della situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, pur se ciò non autorizza a retroagire automaticamente gli effetti della prova del requisito soggettivo all'inizio del periodo sospetto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 26/01/2011).
In ogni caso, la Curatela dovrà offrire concreti elementi di collegamento tra il convenuto nel giudizio revocatorio ed i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 19/02/2015, n. 3336; 30/07/2014, n. 17286; Sez. VI, 3/05/2012, n. 6686).
Va riconosciuta la qualifica di operatore economico capace, anche solo astrattamente, di verificare e valutare i dati del bilancio della Fallita e dunque cogliere i sintomi dell’insolvenza alla parte la cui forma societaria la renda soggetta ai medesimi adempimenti (Registro delle Imprese). (Marco Mariano) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato