Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18848 - pubb. 26/01/2018
Autosufficienza economica per il riconoscimento dell’assegno divorzile e parametri applicabili
Tribunale Treviso, 14 Ottobre 2017. Est. Barbazza.
Assegno divorzile - Criterio dell’autosufficienza economica - Parametri per la determinazione dell’an - Parametri personali e patrimoniali
Va oggi superato il dogma della natura assistenziale dell’assegno divorzile, affermando che, dopo il divorzio, sopravvive solo l’esigenza di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia durante il matrimonio; diviene, perciò, fondamentale perimetrare il concetto di “autosufficienza economica”.
In particolare, deve essere tenuto presente che la struttura familiare si è oggi modificata e si riscontrano sempre più casi nei quali entrambi i coniugi svolgono un’attività lavorativa: dunque riconoscere il diritto all’assegno divorzile basandosi soltanto sul tenore di vita precedente, si risolverebbe in una richiesta a volte ingiustificata da parte dell’ex coniuge, soprattutto guardando all’impoverimento subito dalle parti in seguito al divorzio. Inoltre, occorre equilibrare le fortune economiche dei coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce da ciascuno di essi effettuati a favore della famiglia.
Vi sono due ordini di parametri da utilizzare al fine di comprendere se vi sia autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno divorzile: da un lato, parametri di natura personale, dall’altro, parametri inerenti la sfera patrimoniale dei coniugi. In ciascuno di tali ambiti rientrano voci di varia natura che dovranno essere valutati dal tribunale complessivamente ed in relazione alla fattispecie concreta in esame. (Giulia Travan) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Giulia Travan
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