Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18827 - pubb. 24/01/2018

Assegno divorzile: il Tribunale di Torino si adegua al nuovo orientamento di Cassazione. Sul concetto di 'indipendenza economica'

Tribunale Torino, 04 Ottobre 2017. Est. Audisio.


Divorzio – Assegno divorzile – Spettanza – Indipendenza economica – Cass. Civ. n. 11504 del 2017 – Chiarimenti



In virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 10/05/2017 n. 11504, al fine di riconoscere o meno l’assegno divorzile deve guardarsi al concetto di auto sufficienza economica quale parametro di riferimento mutuato per analogia dalla disciplina dell’assegno per i figli maggiorenni. Detto paramento deve essere “individuato nel raggiungimento dell’“indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto” perché “l’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica giustificata dalla funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile. Per “indipendenza economica” deve intendersi la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le proprie spese ordinariamente sopportate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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