Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18047 - pubb. 28/09/2017
Nullità del contratto di swap e disomogeneità tra il tasso di interesse e il differenziale ai fini dell'usura
Tribunale Torino, 26 Luglio 2017. Est. Rende.
Intermediazione finanziaria – Art. 23 Tuf. – Nullità del contratto – Obblighi informativi – Onere della prova – Carattere inderogabile e imperativo della forma scritta – Collegamento negoziale tra due contratti
In tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto “contratto quadro”, senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma (v. Cass. n. 7283/2013).
Gli obblighi di forma che la legge impone nelle contrattazioni bancarie e finanziarie (fra cui la stipulazione di un contratto quadro ex art. 23 del T.U.F. prima di procedere alle singole transazione o negoziazioni quali certamente quelle consistenti nella stipulazione di strumenti finanziari come l’interest rate swap) hanno la finalità di richiamare l’attenzione del cliente dell’intermediario (costituendo così un momento formale in cui vengono richiamati e resi palesi i rispettivi obblighi e diritti contrattuali) e sono da considerarsi imperativi e inderogabili.
Il carattere di imperatività e inderogabilità della forma scritta, non superabile neanche mediante la dimostrazione dell’avvenuta effettiva informazione mediante altre forme (ad esempio meramente verbali), ha lo scopo di rafforzare - nella massima misura - il presidio di tutela di cui trattasi.
Spetta all’intermediario finanziario o bancario dimostrare in giudizio di aver assolto agli obblighi informativi e contrattuali su di essa gravanti.
Il contratto quadro prodotto in giudizio non sottoscritto dalla Banca, non può considerarsi perfezionato poiché non vi è stato l’incontro delle volontà mediante sottoscrizione bilaterale, né a tal riguardo si può invocare quella giurisprudenza che ha equiparato la produzione in giudizio con la sottoscrizione del contratto atteso che nel caso in esame il testo del contratto non è stato prodotto dal soggetto la cui sottoscrizione era mancante, bensì dalla controparte;
Il differenziale maturato nell’ambito del contratto swap non è un costo del credito ricevuto, ma solo il risultato di una pattuizione finanziaria collaterale e indipendente intercorsa fra le parti avente scopo ulteriore e diverso. Ammesso che si sia in presenza di due contratti uniti da un collegamento negoziale, deve rilevarsi come non sia corretto congiungere (al fine del calcolo dell’asserito tasso di usura) i tassi di interessi (pattuiti con il contratto di mutuo) e il differenziale pagato nell’ambito del contratto swap.
La disomogeneità tra il tasso di interesse e il differenziale pagato non consente di assimilare i due valori ai fini del calcolo dell’usura. (Massimiliano Elia) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Elia
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