Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17898 - pubb. 08/09/2017

Contratto di mutuo, titolo esecutivo nel caso in cui la somma mutuata sia effettivamente resa disponibile solo a seguito di adempimenti gravanti sul mutuatario

Tribunale Pescara, 05 Aprile 2017. Pres., est. Domenica Capezzera.


Contratto di mutuo – Costituzione in deposito cauzionale presso la banca – Erogazione effettiva solo al verificarsi di condizioni future ed eventuali – Efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – Esclusione



Non può essere ritenuto titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché ne va sospesa l’efficacia esecutiva, il contratto notarile di mutuo che contempli una modalità di erogazione della somma in cui le parti, nel corpo dell'atto di mutuo, si danno effettivamente atto della consegna della somma mutuata, salvo poi precisare contestualmente che l'importo finanziario viene vincolato in un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di una platea più o meno ampia di obblighi in carico alla parte finanziata (21). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

Se è vero che il contratto di mutuo è un contratto reale, la traditio idonea a perfezionare il contratto si realizza già con l’acquisizione della disponibilità giuridica delle somme in capo al mutuatario, correlata con la contestuale perdita della disponibilità in capo al soggetto finanziatore. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

La costituzione di un tale autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, postula la libertà per il mutuatario medesimo di compiere atti di autonomia privata dispositivi del denaro ricevuto indipendenti ed autonomi dal negozio con il quale il mutuo viene stipulato; diversamente, quante volte l'assetto di interessi convenuto sopprima ab origine ed in qualunque forma quella libertà, ad onta dell'apparente trasferimento della somma, non potrà dirsi acquisita alcuna disponibilità giuridica del denaro finanziato, in ispecie quando da contratto la somma mutuata viene illico et immediate vincolata o la sua dazione addirittura posticipata ad altro momento, non già per soddisfare un interesse proprio del mutuatario, bensì della banca mutuante (21). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

La quietanza nell’atto di mutuo sottoscritto dai contraenti, qualora presente, è inidonea a fondare la prova legale della consegna del denaro, posto che la portata confessoria a sé annessa viene infirmata, ai sensi dell'art. 2734 c.c., dalle contro dichiarazioni aggiunte recate nel contratto e posto che l’effettiva traditio conseguente allo svincolo non risulta da atti formalmente omogenei al contratto, in quanto non ricevuti da notaio (21). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone


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