Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1778 - pubb. 07/07/2009

Rigetto dell’istanza di sospensione del processo esecutivo, servizio di tesoreria e competenza

Tribunale Avellino, 20 Maggio 2008. Est. Luce.


Espropriazione presso terzi – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto dell’istanza – Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. – Ammissibilità.

Espropriazione presso terzi – Soggetti pubblici con servizio di tesoreria – Competenza per territorio – Determinazione – Criteri.



E’ ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che rigetti l’istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta ai sensi dell’art. 642, comma 2, codice procedura civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’espropriazione forzata presso terzi, ove il terzo pignorato sia un istituto bancario, la competenza per territorio può essere individuata nel luogo in cui l’istituto abbia la filiale o la succursale che gestisce il rapporto oggetto della dichiarazione del terzo; pertanto, nel caso di espropriazione nei confronti di soggetti pubblici che si avvalgono, per il servizio di tesoreria, di un istituto bancario, la competenza sarà del giudice del luogo ove ha sede la filiale della banca tenuta al pagamento del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Benedetto Accarino


Massimario, art. 543 c.p.c.

Massimario, art. 624 c.p.c.


Il testo integrale


 


 


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