Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17764 - pubb. 28/07/2017

Disciplinare a carico di avvocati e censura relativa al mancato rinvio della seduta del Consiglio dell'Ordine per legittimo impedimento a comparire dell'incolpato

Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Giugno 2017, n. 13982. Est. Lucia Tria.


Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento - Davanti al Consiglio dell'Ordine territoriale - Censura relativa alla regolarità della discussione ivi svoltasi - Deducibilità sotto il profilo del vizio di "nullità della sentenza o del procedimento" - Esclusione - Fondamento - Sindacabilità "sub specie" di vizio di motivazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense - Legittimità



In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura relativa al mancato rinvio della seduta del locale Consiglio dell'Ordine per legittimo impedimento a comparire dell'incolpato, attenendo alla regolarità della discussione svoltasi davanti al Consiglio dell'Ordine territoriale, non prospetta un vizio di natura processuale sindacabile dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. Ne consegue che la regolarità di detto procedimento può essere sindacata dal Supremo Collegio soltanto sotto l'aspetto del vizio di motivazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, che è organo giurisdizionale, e non come "nullità della sentenza o del procedimento" svoltosi davanti al Consiglio territoriale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (massima ufficiale)


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