Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17467 - pubb. 14/06/2017

Le spese sostenute per il parere del Consiglio dell'Ordine devono restare a carico del professionista

Cassazione civile, sez. II, 19 Maggio 2017, n. 12681. Est. Petitti.


Avvocato - Onorari - Parere del Consiglio dell'Ordine - Spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Addebito al professionista - Condizioni - Fattispecie



In una controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso in favore di un avvocato per le prestazioni professionali rese in favore del cliente, le spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine sotteso alla propria richiesta devono restare a carico del professionista, ove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata. (Principio affermato con riferimento ad un caso di opposizione a decreto ingiuntivo adottato sulla base del parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, conclusasi con la revoca del decreto medesimo, conseguente all'accoglimento, solo parziale, della pretesa del difensore). (massima ufficiale)


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