Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17228 - pubb. 13/05/2017

Dubbi di costituzionalità sulla sospensione feriale dei termini nel processo esecutivo

Tribunale Cosenza, 04 Maggio 2015. Est. Greco.


Processo esecutivo – Sospensione feriale dei termini ex L.742/69 – Deroga per i giudizi incidentali – Inapplicabilità al processo esecutivo – Questione di legittimità costituzionale – Sussiste



Va ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.3 della legge 7 ottobre 1969, n.742, in quanto contrastante con il canone della ragionevolezza/uguaglianza nella parte in cui non prevede la riconducibilità alle ipotesi derogatorie della regola generale della sospensione dei termini feriali anche dei termini previsti per il compimento degli atti del processo esecutivo oltre che di quelli dei processi aventi carattere incidentale rispetto al medesimo. [A tale conclusione il Giudice è pervenuto sulla base del fatto che la ratio che accomuna le diversificate ipotesi derogatorie rispetto alla regola generale di cui all’art.1 della L. n.742/1969 è costituita dalla “medesima esigenza di sollecita definizione della procedura”; sennonché risulta incoerente la coesistenza di una disciplina che esclude la sospensione dei termini per i giudizi incidentali rispetto al processo esecutivo e di altra che non prevede analoga esclusione per il processo esecutivo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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