Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1688 - pubb. 04/05/2009

Esecuzione delle direttive degli amministratori, autonomo rilievo operativo e responsabilità del direttore generale di banca

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 13 Gennaio 2009. Est. D'Onofrio.


Obbligazione solidale - Transazione - Accordo limitato alla quota parte del singolo debitore - Facoltà dei condebitori di profittare della transazione - Esclusione - Scioglimento del vincolo solidale tra stipulante e altri condebitori.

Direttore generale - Responsabilità per danni alla società ed ai creditori - Esecuzione delle direttive degli amministratori - Autonomo rilievo operativo - Sussistenza.



Il potere di profittare della transazione di cui all’art. 1304 cc attiene soltanto alla transazione relativa all’intera situazione controversa e stipulata per l’intero debito solidale. La norma non è pertanto applicabile quando la transazione, non riguardando l’intero debito solidale, sia limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula. Quando, infatti, l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante, si riduce l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota transatta con il conseguente scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il direttore generale è investito di ampi poteri decisionali ed anche se agisce in posizione formalmente subordinata rispetto agli amministratori, assume spesso rilievo operativo pari o anche preminente. Il direttore è quindi responsabile verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi per i danni arrecati nell’esecuzione dei compiti affidatigli, rispondendo in solido con gli amministratori per l’inosservanza del dovere generale di vigilanza e essendo tenuto a rifiutarsi di dare attuazione alle direttive degli stessi amministratori se illegali o pregiudizievoli per la società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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