Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16715 - pubb. 15/02/2017
Avvocati dipendenti di enti pubblici: cessazione del rapporto e perdita dello ius postulandi
Cassazione civile, sez. VI, 14 Dicembre 2016, n. 25638. Est. Genovese.
Avvocati dipendenti di enti pubblici iscritti nell'Albo speciale - Cessazione del rapporto di pubblico impiego - Conseguenze in tema di "ius postulandi" - Permanenza dell'iscrizione all'Albo speciale e mantenimento della casella PEC - Irrilevanza - Notifica della sentenza all'avvocato cessato dall'impiego - Effetti
Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell'albo speciale annesso a quello professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere ed a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 c.p.c., a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di posta elettronica certificata (PEC). Ne consegue che la notifica della sentenza, diretta all'ente pubblico, al precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto d'impiego deve ritenersi inesistente e, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato-funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro subordinato ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 c.p.c. (massima ufficiale)
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