Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15679 - pubb. 29/07/2016

Pignoramento presso terzi: giurisdizione e competenza ove l’esecutato non abbia residenza, domicilio o dimora in Italia

Tribunale Milano, 19 Maggio 2016. Est. Fiengo.


Pignoramento presso terzi – Esecutato privato non avente residenza, domicilio o dimora in Italia – Giurisdizione

Pignoramento presso terzi – Esecutato privato non avente residenza, domicilio o dimora in Italia – Competenza

Pignoramento presso terzi – Pignoramenti pendenti avanti a giudici tutti competenti – Concorso dei creditori in un unico processo esecutivo – Necessità



L’art. 26bis, co. 2, c.p.c. (ai sensi del quale “Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”) disciplina la sola competenza in materia di espropriazione di crediti e non anche la giurisdizione la quale deve invece essere accertata sulla base dei criteri di giurisdizione vigenti con riferimento al rapporto dal quale il credito deriva. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui non sia applicabile la regola prevista dall’art. 26bis c.p.c., accertata la giurisdizione italiana, la competenza per l’espropriazione presso terzi dovrà essere radicata sulla base del luogo in cui risiede l’attore (art. 18, co. 2, c.p.c.). (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)

L’esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di assicurare il concorso dei creditori e l’effettività della tutela esecutiva nei confronti del complessivo ceto creditorio deve affermarsi anche nel caso in cui il medesimo credito dell’esecutato sia oggetto di più pignoramenti eseguiti (correttamente) innanzi a diversi giudici. In tale caso (destinato a riproporsi con frequenza, considerata la regola fissata dall’art. 26bis, co. 2, c.p.c. e la maggiore mobilità dell’esecutato rispetto al terzo), non essendo ravvisabile un caso di litispendenza, né essendo possibile provvedere alla riunione o alla translatio iudicii, il concorso dei creditori dovrà realizzarsi mediante l’intervento del secondo creditore pignorante nella procedura instaurata dal primo pignorante salva l’assegnazione nel corso della seconda procedura esecutiva delle eventuali, ulteriori somme, non pignorate dal primo procedente ed oggetto invece del secondo pignoramento presso terzi. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Elisa Scorza


Il testo integrale


 


Testo Integrale