Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15642 - pubb. 27/07/2016

Dichiarazione congiunta dei redditi e successiva separazione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Luglio 2016, n. 13733. Est. Virgilio.


Dichiarazione dei redditi congiunta – Successiva separazione dei coniugi – Persistenza del vincolo di solidarietà – Sussiste



Ai sensi dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né ciò e suscettibile di dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 184 del 1989 e ord. n. 4 del 1998), dovendosi escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (tra altre, Cass. nn. 4863 del 2002, 2021 del 2003, 19896 del 2006, 23553 del 2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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