Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15401 - pubb. 05/07/2016
Nullità della clausola vessatoria in materia assicurativa
Appello Reggio Calabria, 18 Febbraio 2016. Est. Anna Adamo.
Vessatorietà della clausola contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo alla produzione di relazione medica sulle cause della morte dell'assicurato
Sono vessatorie, e quindi nulle, ai sensi dell'art. 33, c. 2, lettera q),del D.LGS. 6 settembre 2005, n. 206, le clausole che subordinano il pagamento dell'indennizzo ad adempimenti eccessivamente onerosi da parte del beneficiario, tra i quali espressamente – per quanto qui di specifico interesse – la produzione di relazione medica sulle cause della morte ovvero, a semplice richiesta dell'assicuratore, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'assicurato ed ancora la produzione di “atto notorio riguardante lo stato successorio” dell'assicurato deceduto. (Filippo Garaffa) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Filippo Garaffa
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