Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15119 - pubb. 01/06/2016
Assegno di mantenimento variabile se la casa familiare è occupata di fatto
Tribunale Como, 27 Aprile 2016. Pres., est. Donatella Montanari.
Separazione – Coniugi comproprietari della casa coniugale – Assegno di mantenimento – Variabile in base all’occupazione dell’immobile – Sussiste
In materia di separazione, ove i coniugi siano comproprietari dell’immobile destinato, durante la convivenza, a casa familiare, il giudice può porre a carico del coniuge titolare di maggior reddito (che occupi da solo il cennato immobile), un contributo di mantenimento a favore del coniuge cd. debole (che non gode invece della casa), in misura variabile, ovvero condizionato al fatto che l’onerato, pur non avendo diritto alla assegnazione dello alloggio, permanga o meno in detta situazione di “vantaggio” di fatto; ai sensi dello art. 156 2° co cc, infatti, la entità della somministrazione da erogare al coniuge separando economicamente sfavorito deve essere liquidata dal giudice avuto riguardo non soltanto ai redditi dello obbligato ma altresì “alle circostanze”, fra le quali non può non includersi anche quella in esame; del resto, così come la assegnazione giudiziale dello immobile al coniuge collocatario dei figli ha un particolare contenuto economico, valorizzato espressamente dagli artt. 337-sexies cc e 6 legge divorzio ai fini della regolazione dei rapporti economici tra le parti, non potrebbe non venire in considerazione anche la situazione di “ragion fattasi” da parte del coniuge non assegnatario; né va trascurato il fatto che, ove si prescindesse da detto fattore ai fini della liquidazione dello assegno, si rischierebbe di protrarre a tempo indefinito la situazione di vantaggio di un coniuge in danno dell’altro rispetto alla fruizione dello immobile di comproprietà, potendo l’uno non avere interesse ad addivenire alla divisione del cespite (mediante vendita a terzi, acquisto della quota, o divisione giudiziale) e l’altro non avere la possibilità economica per fare ciò (nel caso di specie, il Tribunale ha posto a carico del marito il contributo di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 500,00 mensili da ridursi ad euro 250,00 mensili rivalutabili a far tempo dal suo rilascio della casa familiare).
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